§ 2.8.17 - Legge 20 novembre 1951, n. 1297.
Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:20/11/1951
Numero:1297


Sommario
Art. 1.      Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli [...]
Art. 2.      Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.


§ 2.8.17 - Legge 20 novembre 1951, n. 1297. [1]

Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.

(G.U. 6 dicembre 1951, n. 281).

 

     Art. 1.

     Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

     La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

     Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

 

          Art. 2.

     Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di conferimento volontario di cui all'articolo precedente sono esenti dalla tassa di bollo.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.