§ 27.7.10 – L. 30 agosto 1951, n. 952.
Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:30/08/1951
Numero:952


Sommario
Art. 1.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) [...]
Art. 2.      Le somme di cui all'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura [...]
Art. 3.      Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie [...]


§ 27.7.10 – L. 30 agosto 1951, n. 952.

Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

(G.U. 24 settembre 1951, n. 219).

 

     Art. 1.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.

 

          Art. 2.

     Le somme di cui all'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto Mobiliare Italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale.

     Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).

 

          Art. 3.

     Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalità e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per la applicazione della presente legge.