§ 96.2.12 - Legge 2 novembre 1964, n. 1169.
Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:02/11/1964
Numero:1169


Sommario
Art. 1.      All'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 2.      All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è aggiunto, in fine, il seguente alinea:
Art. 3.      All'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, è aggiunta la seguente lettera:


§ 96.2.12 - Legge 2 novembre 1964, n. 1169. [1]

Inclusione di un rappresentante del Touring Club Italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano del turismo, nel Consiglio centrale del turismo e nei Consigli di amministrazione degli Enti provinciali del turismo.

(G.U. 18 novembre 1964, n. 285).

 

     Art. 1.

     All'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunta la seguente lettera:

     "p) un rappresentante del Touring Club Italiano".

 

          Art. 2.

     All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043, è aggiunto, in fine, il seguente alinea:

     "un rappresentante del Touring Club Italiano".

 

          Art. 3.

     All'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, è aggiunta la seguente lettera:

     "o) un rappresentante del Touring Club Italiano".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.