§ 96.2.6 - D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1043.
Riordinamento del Consiglio centrale del turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:27/08/1960
Numero:1043


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.
Art. 2.      Il Consiglio centrale del turismo è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Sottosegretario di Stato.
Art. 3.      Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.
Art. 4.      Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la [...]
Art. 5.      Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari al Consiglio in riunione plenaria.
Art. 6.      Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.


§ 96.2.6 - D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1043.

Riordinamento del Consiglio centrale del turismo.

(G.U. 6 ottobre 1960, n. 245).

 

     Art. 1.

     Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attività turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo.

     Il parere del Consiglio centrale del turismo è obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonché sui provvedimenti di revoca.

 

          Art. 2.

     Il Consiglio centrale del turismo è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento dal Sottosegretario di Stato.

     Esso è composto da:

     un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

     un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero delle finanze;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     un rappresentante del Ministero della difesa, Direzione generale dell'aviazione civile;

     un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

     un rappresentante del Ministero dei trasporti;

     un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

     un rappresentante del Ministero della sanità;

     un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

     un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

     un rappresentante dell'Automobile club d'Italia;

     un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

     un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale;

     tre rappresentanti delle Province, designati dal Ministro per l'interno;

     due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno;

     un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

     due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;

     due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

     due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attività turistica;

     sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali;

     due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale e giovanile;

     quattro esperti in materia turistica;

     un rappresentante del Touring Club Italiano [1].

 

          Art. 3.

     Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.

 

          Art. 4.

     Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la composizione delle singole sezioni.

     Il Ministro può delegare a presiedere ciascuna sezione il Sottosegretario di Stato o un componente della sezione stessa.

     Ogni componente del Consiglio può far parte di più sezioni.

 

          Art. 5.

     Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari al Consiglio in riunione plenaria.

     Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite.

     Una delle tre sezioni è investita della competenza relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 1.

 

          Art. 6.

     Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.


[1] Alinea aggiunto dall'art. 2 della L. 2 novembre 1964, n. 1169.