§ 95.28.7 – L. 15 maggio 1954, n. 270.
Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:15/05/1954
Numero:270


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare, negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari [...]
Art. 2.      Sono compiti del cassiere
Art. 3.      Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento, o dal manchevole adempimento, dei suoi obblighi
Art. 4.      Per i servizi previsti dalla presente legge, viene istituito un ruolo di cassieri, di cui alla tabella A, allegato n. 1
Art. 5.      La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente art. 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di [...]
Art. 6.      Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di [...]
Art. 7.      Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire [...]
Art. 8.      Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui è addett
Art. 9.      Le tabelle A, B, C, dell'allegato n. 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, [...]
Art. 10.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge
Art. 11.      Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge


§ 95.28.7 – L. 15 maggio 1954, n. 270.

Istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro.

(G.U. 14 giugno 1954, n. 134).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare, negli Uffici del registro di maggiore importanza, i servizi di cui al successivo art. 2, ad appositi funzionari denominati cassieri, entro i limiti del ruolo organico, che, a' termini dell'art. 4, è per tali funzionari istituito.

     I cassieri sono agenti contabili dell'Amministrazione finanziaria e sono soggetti alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     Sono compiti del cassiere:

     a) la riscossione di qualsiasi somma pagabile agli Uffici del registro ed il rilascio delle ricevute relative;

     b) la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse;

     c) l'esecuzione di tutti i pagamenti affidati dalle norme vigenti agli Uffici del registro;

     d) la resa dei conti, limitatamente ai compiti di sua competenza:

     e) la contabilità dei bollettari di riscossione soggetti a resa di conto;

     f) gli atti di procedimento esecutivo per la riscossione coattiva dei crediti, il recupero dei quali è dalle norme vigenti affidato agli Uffici del registro.

 

          Art. 3.

     Il cassiere è responsabile di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento, o dal manchevole adempimento, dei suoi obblighi.

     Relativamente al servizio di cassa, il capo dell'Ufficio è solidalmente responsabile col cassiere se nei fatti a questi imputabili sia concorsa negligenza nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo spettanti al capo dell'Ufficio medesimo.

     Gli atti del procedimento esecutivo sono controfirmati dal capo dell'Ufficio del registro, il quale è solidalmente responsabile col cassiere della loro regolarità e tempestività.

     L'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al procuratore del registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori spetta, negli uffici in cui è istituito il servizio autonomo di cassa, rispettivamente al cassiere ed al personale che eventualmente attenda con lui al maneggio del denaro e dei valori.

 

          Art. 4.

     Per i servizi previsti dalla presente legge, viene istituito un ruolo di cassieri, di cui alla tabella A, allegato n. 1.

 

          Art. 5.

     La nomina ai posti di grado iniziale del ruolo istituito con il precedente art. 4 ha luogo a seguito di pubblici concorsi tra candidati provvisti del titolo di ragioniere o di perito commerciale secondo il programma di cui all'allegato n. 2.

     Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

     Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari provvisto del titolo di studio previsto nel primo comma. Qualora per insufficienza del numero dei concorrenti o degli idonei non sia coperto il numero dei posti riservati al personale concorrente di gruppo C, la differenza dei posti stessi è conferita ai concorrenti estranei all'Amministrazione.

     La Commissione esaminatrice è composta:

     di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 5°, presidente;

     di tre funzionari dello stesso ruolo e di un funzionario di gruppo A del ruolo provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al 6°, membri.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°.

 

          Art. 6.

     Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:

     a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal 7° all'11° incluso del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

     b) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che sia provvisto del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

     c) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° che abbia avuta la reggenza, con passaggio di gestione, di Uffici del registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in più periodi;

     d) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che abbia espletate le funzioni di cui al precedente art. 2 almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.

     Il personale indicato alle precedenti lettere c) e d) che non possa essere inquadrato nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, può essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.

     Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore.

     In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

     Il personale prescelto è collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7.

     Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi 9° ed 8° se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.

 

          Art. 8.

     Il personale appartenente al ruolo dei cassieri ha l'obbligo di residenza nel Comune ove ha sede l'Ufficio del registro cui è addetto

 

          Art. 9.

     Le tabelle A, B, C, dell'allegato n. 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, dell'allegato n. 3 della presente legge.

 

          Art. 10.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 11.

     Con decreti del Capo dello Stato saranno emanate le norme di attuazione e di esecuzione della presente legge.