§ 80.5.72 – D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1517.
Revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/12/1947
Numero:1517


Sommario
Art. 1.      Le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale, delle Intendenze di finanza e quelle del personale dipendente dalle Direzioni generali delle imposte dirette, delle [...]
Art. 2.      I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi indicati nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive [...]
Art. 3.      Le funzioni ispettive relative ai servizi della imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria saranno esercitate anche da funzionari dell'Amministrazione [...]
Art. 4.      I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado iniziale dei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria, saranno conferiti [...]
Art. 5.      Con successivo provvedimento saranno approvate le nuove tabelle del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, degli Uffici provinciali [...]
Art. 6.      Con decreto del Ministero per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto


§ 80.5.72 – D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1517. [1]

Revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

(G.U. 13 gennaio 1948, n. 9).

 

     Art. 1.

     Le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale, delle Intendenze di finanza e quelle del personale dipendente dalle Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del catasto, di cui alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, al regio decreto 26 marzo 1940, n. 576, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

 

          Art. 2.

     I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi indicati nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, saranno conferiti col criterio del merito comparativo.

     I limiti di anzianità richiesti per le promozioni da effettuarsi per merito comparativo, comprese quelle di cui al comma precedente, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

     La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

 

          Art. 3.

     Le funzioni ispettive relative ai servizi della imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria saranno esercitate anche da funzionari dell'Amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi, con decreto del Ministro per le finanze, a funzionari di grado 6° di cui alla tabella A allegato 1 del presente decreto, in numero complessivo non superiore ad otto.

 

          Art. 4.

     I posti che, in applicazione del presente decreto, risulteranno disponibili nel grado iniziale dei vari ruoli dell'Amministrazione finanziaria, saranno conferiti mediante concorsi per esami, ai quali potranno prendere parte, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore, i dipendenti del Ministero delle finanze di ruolo e non di ruolo, forniti dei titoli di studio e degli altri requisiti prescritti.

     Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei requisiti prescritti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

 

          Art. 5.

     Con successivo provvedimento saranno approvate le nuove tabelle del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, degli Uffici provinciali delle dogane, delle imposte di fabbricazione e del personale ispettivo della Finanza locale e sarà altresì provveduto al riordinamento dei servizi e degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministero per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1]  Ratificato dalla legge 5 aprile 1950, n. 205. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.