§ 95.21.299 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49.
Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:06/02/2007
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Art. 2.  Efficacia
Art. 3.  Disposizioni finanziarie


§ 95.21.299 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49.

Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

(G.U. 13 aprile 2007, n. 86)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

     Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi;

     Visto il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, recante attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea;

     Visto l'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE;

     Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed in particolare l'articolo 27-bis, recante disposizioni per il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti;

     Visto l'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

     1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1:

     1) nell'alinea le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

     2) nella lettera b) dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea»;

     3) nella lettera c) le parole: «senza possibilità di fruire» sono sostituite dalle seguenti «senza fruire» e le parole: «indicate nell'allegato della predetta direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nella predetta direttiva»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonchè alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, semprechè la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.»;

     d) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.»;

     e) il comma 4 è abrogato;

     f) nel comma 5, primo periodo, le parole: «non esser state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «non detenere la partecipazione».

 

     Art. 2. Efficacia

     1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.