§ 95.19.59 - D.L. 5 settembre 1964, n. 721 .
Ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:05/09/1964
Numero:721


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e [...]
Art. 3.      L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. [...]
Art. 4.      Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442.
Art. 5.      Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.600.000.000 si provvede con il gettito del [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.59 - D.L. 5 settembre 1964, n. 721 [1].

Ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 7 settembre 1964, n. 219).

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di L. 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe".

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.

1.650

Glucosio liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

825

Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.475

Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84%; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore al 0,70%, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

2.062

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito. . . . .

"

2.887

Maltosio o sciroppo di maltosio - escluso l'estratto di malto - che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

 

 

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

 

 

 

          Art. 3.

     L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, e successivamente dall'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:

     "I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

     Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di L. 1.585 per quintale.

     I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

     Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

     Sono abrogati agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329".

 

          Art. 4.

     Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442.

 

          Art. 5.

     Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.600.000.000 si provvede con il gettito del dazio d'importazione sullo zucchero che sarà applicabile, secondo le decisioni della Comunità Economica Europea, a decorrere dal 1° ottobre 1964.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 30 ottobre 1964, n. 1069.