§ 95.19.43 - D.L. 28 settembre 1956, n. 1109 .
Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:28/09/1956
Numero:1109


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      All'art.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.      Gli esercenti degli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso devono fare denunzia delle quantità di melasso possedute, anche se viaggianti, al competente Ufficio tecnico [...]
Art. 9.      Le misure d'imposta stabilite dal presente decreto si applicano allo zucchero in natura che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o [...]
Art. 10.      Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.43 - D.L. 28 settembre 1956, n. 1109 [1].

Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sulla istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione o sulla esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

(G.U. 29 settembre 1956, n. 248).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato [3].

     Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso art. 7 del sopracennato decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     All'art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 924, le parole "gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze" sono sostituite dalle parole "gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     L'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.I.), oltre a godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, e successive modificazioni, è esentata dal pagamento delle imposte di fabbricazione sui prodotti nazionali ad essa occorrenti per l'adempimento dei suoi fini assistenziali.

     L'esenzione prevista dal precedente comma si applica, ove il tributo non sia stato già assolto, ai prodotti che detta Amministrazione abbia acquistati e destinati all'attuazione dei programmi assistenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Gli esercenti degli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso devono fare denunzia delle quantità di melasso possedute, anche se viaggianti, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Coloro che omettono di presentare la denuncia di cui al precedente comma o la presentano inesatta od in ritardo sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di saccarosio contenuto nel melasso non denunziato o denunziato in ritardo.

     La pena pecuniaria è ridotta a 1/10 quando sia stata presentata denunzia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dal primo comma del presente articolo.

 

          Art. 9.

     Le misure d'imposta stabilite dal presente decreto si applicano allo zucchero in natura che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o sia viaggiante con bolletta di cauzione.

 

          Art. 10.

     Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 29 novembre 1956, n. 1329.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 14 agosto 1960, n. 822.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 14 agosto 1960, n. 822.

[5] Articolo modificato dalla legge di conversione e dal D.L. 11 luglio 1957, n. 518 e abrogato dall'art. 4 del D.L. 11 settembre 1963, n. 1180.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 11 settembre 1963, n. 1180.