§ 95.19.50 - Legge 14 agosto 1960, n. 822.
Riduzione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sullo zucchero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:14/08/1960
Numero:822


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329.


§ 95.19.50 - Legge 14 agosto 1960, n. 822. [1]

Riduzione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sullo zucchero.

(G.U. 19 agosto 1960, n. 202).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2.

     Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso art. 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 11 settembre 1963, n.1180.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 11 settembre 1963, n.1180.