§ 95.19.11 - D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 142 .
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:29/03/1947
Numero:142


Sommario
Art. 1.      Le aliquote d'imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. [...]
Art. 2.      Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che al momento dell'entrata in [...]
Art. 3.      La tabella B di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, allegata al decreto stesso, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      La differenza delle imposte dovute in base agli articoli 12 del presente decreto ed agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, dovrà [...]
Art. 5.      In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 2 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, [...]
Art. 6.      In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme le norme che disciplinano il regime fiscale dei prodotti petroliferi.
Art. 7.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.11 - D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 142 [1].

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(G.U. 29 marzo 1947, n. 73).

 

     Art. 1.

     Le aliquote d'imposta di fabbricazione e quelle della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, per i seguenti prodotti petroliferi, sono modificate come appresso:

 

Oli greggi, di petrolio naturali:

 

 

 

 

1) da usare direttamente come combustibile (voce della tariffa 643-a-1):

 

a) nelle caldaie e nei forni

L.

50

per q.le

 

b) nei motori

"

1275

"

2)

Per altri usi (voce 643-a-3)

"

2145

"

 

benzina (voce 643-b-1)

"

4000

"

 

acqua ragia minerale (voce 643-b-2)

"

3300

"

 

petrolio (voce 643-b-3)

"

3100

"

 

Oli di gas:

 

 

 

 

1) da usare direttamente come combustibile (voce 643-b-4-alfa):

 

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C

L.

2145

per q.le

 

b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°C

"

1275

"

2)

per altri usi (voce 643-b-4-beta)

"

2325

"

 

Lubrificanti:

 

 

 

1)

oli bianchi (voce 643-b-5-alfa)

L.

4000

per q.le

2)

altri (voce 643-b-5-beta)

"

4000

"

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili:

 

 

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa):

 

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

 

alfa) densi

L.

50

per q.le

 

beta) fluidi

"

50

"

 

più L. 10 per ogni unità percentuali di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20%, ma non il 30% per quintale;

 

 

 

 

b) nei motori

"

1275

"

2)

per altri usi (voce 643-b-6-gamma)

"

2145

"

 

paraffina solida

"

300

"

 

Vasellina:

 

 

 

 

a) naturale

L.

600

per q.le

 

b) artificiale a base di paraffina

"

2500

"

Ozocerite greggia

"

80

"

Ceresina

"

200

"

 

          Art. 2.

     Le nuove misure di imposta, stabilite con il precedente articolo, si applicano anche sui prodotti che abbiano già assolto le precedenti aliquote di imposta e che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovino nei recinti e nei locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè sui prodotti comunque viaggianti con bollette di cauzione.

     A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'Ufficio doganale entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     La tabella B di cui all'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, allegata al decreto stesso, è sostituita dalla seguente:

 

Tabella B [2]

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

Numero della tariffa doganale

Denominazione della merce

 

Aliquota per quintale Lire

643-b-1

Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:

 

 

 

1) acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, di intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza

 

4.600

 

2) consumati per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, compresi i motoscafi che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi:

 

4.600

 

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

 

 

 

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

 

1.660

 

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

 

 

 

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sottoforma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta.

 

 

 

3) Impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.

 

 

643-b-2

Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:

 

3.260

 

impiegati nella fabbricazione delle vernici

 

 

643-b-3

Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:

 

 

 

impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

 

1.320

643-b-4 6

Oli di petrolio, ecc., altri, (oli da gas residui della lavorazione):

 

 

 

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

Densità da 0,850 a 0,890

110

 

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

Densità superiore a 0,890

110

 

 

 

1.345

 

3) acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato

 

110

 

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. Uno

 

110

 

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione).

 

 

 

Tabella B

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa doganale

Denominazione della merce

 

Aliquota per quintale Lire

643-b-1

Oli di petrolio, ecc., altri benzina:

 

 

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

 

1.600

643-b-2

Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:

 

1.440

 

consumati nella fabbricazione delle vernici

 

 

643-b-3

Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:

 

 

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

 

1.320

643-b-4 6

Oli di petrolio, ecc., altri (oli da gas residui della lavorazione):

Densità da 0,850 a 0,890

594

 

consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale

Densità superiore a 0,890

339

 

impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati.

 

 

 

          Art. 4.

     La differenza delle imposte dovute in base agli articoli 12 del presente decreto ed agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, dovrà essere versata nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione.

     Sulle somme dovute e non versate tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6%.

 

          Art. 5.

     In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 2 del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 6.

     In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme le norme che disciplinano il regime fiscale dei prodotti petroliferi.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico, L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 4 del D.L. 11 marzo 1950, n. 50.