§ 95.19.10 - D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 116 .
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:21/03/1947
Numero:116


Sommario
Art. 1.      La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di L. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di [...]
Art. 2.      Agli spiriti di 2
Art. 3.      Per gli spiriti e per i loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti [...]
Art. 4.      Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della imposta di fabbricazione nelle misure seguenti:
Art. 5.      Le nuove misure di imposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano agli spiriti ed ai prodotti fabbricati con spirito in cauzione, esistenti gli uni e gli altri, [...]
Art. 6.      L'aumento di imposta di cui agli articoli 3 e 4 si applica:
Art. 7.      In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme tutte le norme che disciplinano il regime fiscale degli spiriti.
Art. 8.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.10 - D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 116 [1].

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

(G.U. 22 marzo 1947, n. 67).

 

     Art. 1.

     La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine, sono stabilite nella misura di L. 45.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcools metilico, propilico e isopropilico.

     Sono abrogati il 1° comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, i primi due comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236.

 

          Art. 2.

     Agli spiriti di 2a categoria, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione della imposta, un abbuono di L. 15.000 per ogni ettanidro accertato se proveniente da vino, e di L. 10.000 se proveniente da vinaccia, da cascami della vinificazione e da frutta.

     Detti abbuoni, per gli spiriti di cui al precedente comma prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore, sono ridotti rispettivamente a L. 13.000 ed a L. 9.000.

     Gli spiriti prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre di quelli indicati nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 1.000 se provenienti da vino, e di L. 500 se provenienti da vinaccia, da cascami della vinificazione e da frutta.

 

          Art. 3.

     Per gli spiriti e per i loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati, l'imposta di cui al precedente art. 1 è stabilita nelle misure ridotte appresso indicate:

     1) per gli spiriti di 1a categoria, per ogni ettanidro L. 4.000

     2) per gli spiriti di 2a categoria, per ogni ettanidro L. 1.500

     Le aliquote d'imposta di cui al precedente comma si intendono al netto di qualsiasi abbuono.

 

          Art. 4.

     Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso al pagamento della imposta di fabbricazione nelle misure seguenti:

     a) se di 1a categoria, per ogni ettanidro ... L. 10.000

     b) se di 2a categoria proveniente da vino, per ogni ettanidro ... L. 5.000

     c) se di 2a categoria proveniente da altre materie vinose diverse dal vino e dalla frutta, per ogni ettanidro ... L. 6.000

     Le aliquote predette si intendono al netto di qualsiasi abbuono.

 

          Art. 5.

     Le nuove misure di imposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano agli spiriti ed ai prodotti fabbricati con spirito in cauzione, esistenti gli uni e gli altri, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari o alla data stessa viaggianti.

     Agli spiriti ed ai prodotti alcoolici, compresi il vermuth, il marsala, i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, già liberi dal tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri idrati, si applica l'aumento di imposta di L. 10.000 per ogni ettolitro anidro. All'uopo i detentori dovranno farne denunzia in idrato ed anidro, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale o brigata della guardia di finanza.

     Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per il vermuth, il marsala e i vini liquorosi e i liquori tonici aperitivi a base di vino, l'aumento d'imposta sarà liquidato in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato.

 

          Art. 6.

     L'aumento di imposta di cui agli articoli 3 e 4 si applica:

     a) per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino negli acetifici o alla data stessa viaggianti;

     b) per quelli denaturati, ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice, nonchè su quelli non denaturati, viaggianti in cauzione, per essere denaturati presso gli stabilimenti di impiego.

     A tal uopo il detentore di detti spiriti dovrà farne denunzia entro 20 giorni dalla data sopraindicata ad uno degli uffici indicati nel secondo comma del precedente articolo.

 

          Art. 7.

     In quanto non diversamente stabilito col presente decreto, restano ferme tutte le norme che disciplinano il regime fiscale degli spiriti.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.