§ 95.16.6 - Legge 29 novembre 1962, n. 1680.
Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:29/11/1962
Numero:1680


Sommario
Art. 1.      Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dall'imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od [...]
Art. 3.      I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'art. 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della [...]
Art. 4.      Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in essere a partire dal giorno dell'entrata [...]
Art. 6.      Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'art. 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione [...]
Art. 7.      All'onere di lire 650 milioni, circa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con un'aliquota del gettito assicurato dal provvedimento [...]


§ 95.16.6 - Legge 29 novembre 1962, n. 1680. [1]

Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto.

(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).

 

 

     Art. 1.

     Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dall'imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

     L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legatarie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

     Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso.

     Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

     Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

     L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

 

          Art. 3.

     I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'art. 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'art. 1.

     L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

     a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;

     b) il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;

     c) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, oppure coattivamente;

     d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.

 

          Art. 4.

     Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purchè non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'art. 3.

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti.

     Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in essere a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'art. 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'art. 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 650 milioni, circa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con un'aliquota del gettito assicurato dal provvedimento concernente il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.