§ 95.16.5 - Legge 20 ottobre 1954, n. 1044 . [2]
Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:20/10/1954
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato [...]
Art. 2.      Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle [...]
Art. 3.      La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 1


§ 95.16.5 - Legge 20 ottobre 1954, n. 1044 [1]. [2]

Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

(G.U. 15 novembre 1954, n. 262).

 

 

     Art. 1.

     I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le finanze.

     Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.

     Restano ferme le disposizioni degli artt. 15 e segg. del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

 

          Art. 2.

     Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici del registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici del registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

     Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

 

          Art. 3.

     La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 1.

 


[1] La L. 22 novembre 1962, n. 1706, fornisce interpretazione autentica della presente legge.

[2] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.