§ 95.16.2 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90.
Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:08/03/1945
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A
Art. 2.      Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire 750.000
Art. 3.      Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del [...]
Art. 4.      Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità [...]
Art. 5.      Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge [...]
Art. 8.      Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare [...]
Art. 9.      All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza [...]
Art. 10.      Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione [...]
Art. 11.      La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario
Art. 12.      Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso [...]
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario
Art. 14.      Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella [...]
Art. 15.      La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 [...]
Art. 16.      Le agevolazioni tributarie previste dal Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi [...]
Art. 17.      Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle [...]
Art. 18.      Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle [...]
Art. 19.      La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presenta decreto
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 95.16.2 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90. [1]

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

(G.U. 31 marzo 1945, n. 39).

 

 

Capo I

 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

 

     Art. 1.

     Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A.

     Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

     Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

     L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione [2].

 

          Art. 2.

     Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire 750.000 [3].

     Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

     E' tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti.

 

          Art. 4.

     Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

     La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

 

          Art. 5.

     Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

     A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

     L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

     La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO

 

          Art. 6. [4]

     L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a

L.

1.000.000

 

 

 

1%

da

L.

1.000.001

a

L.

2.500.000

2%

da

L.

2.500.001

a

L.

5.000.000

3%

da

L.

5.000.001

a

L.

10.000.000

6%

da

L.

10.000.001

a

L.

15.000.000

9%

da

L.

15.000.001

a

L.

25.000.000

12%

da

L.

25.000.001

a

L.

50.000.000

16%

da

L.

50.000.001

a

L.

75.000.000

20%

da

L.

75.000.001

a

L.

100.000.000

25%

da

L.

100.000.001

a

L.

250.000.000

29%

da

L.

250.000.001

a

L.

500.000.000

32%

oltre

L.

500.000.000

 

 

 

35%

 

     L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000.

 

          Art. 7.

     Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni [5].

     In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni [6].

     Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario [7].

     Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione [8].

     Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734.

     I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

 

          Art. 8.

     Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

 

          Art. 9.

     All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

 

          Art. 10.

     Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

     La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'articolo 9 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.

 

          Art. 11.

     La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

     Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denunzia agli effetti dell'imposta prevista dal presente capo.

     Per la presentazione della denunzia, la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamenti della imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni punitive sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

     I valori accertati ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione, valgono anche per la applicazione dell'imposta sul valore globale di cui agli articoli 6 e 9. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro o di trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.

     Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

     Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

 

          Art. 12.

     Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

     Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E VARIE

 

          Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

     Per l'imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, tutte le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte.

 

          Art. 14.

     Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denunzia di successione e negli atti di donazione e liberalità se e quali donazioni o liberalità l'autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi e legatari o al donatario, con la specificazione del notaio rogante, della data dell'atto e di quella della registrazione, nonchè del valore della donazione o liberalità.

     L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico degli eredi o del legatario che hanno presentata la denunzia o a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l'atto di donazione.

     La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di colui o di coloro che l'hanno resa.

 

          Art. 15.

     La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Le agevolazioni tributarie previste dal Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari o di polizia nazifasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

     Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 17.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle imposte e di trasferimento a titolo gratuito nel nucleo familiare, negli articoli 1 a 10 e nell'art. 15 del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, alleg. B, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, riguardante aggiunte e riduzioni delle imposte di trasferimento a titolo gratuito; nell'art. 13 della legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente provvedimenti a favore delle famiglie numerose; e nel Regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, istitutivo dell'imposta sul valore netto globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

 

          Art. 18.

     Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

     L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 19.

     La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presenta decreto.

     Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la facoltà può esercitarsi fino a sei mesi dopo il ritorno all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Le disposizioni del presente decreto, salvo quelle degli articoli 15, 16, 18 e 19, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonchè alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado, che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire dallo stesso giorno.

 

 

ALLEGATO A

Tabella delle imposte di successione e di donazione [9]

 

GRADO DI PARENTELA

fino a 1

da oltre 1

da oltre

da oltre 5

da oltre

da oltre

da oltre

da oltre

da oltre

da oltre

da oltre

oltre 500

tra l'autore della successione e gli

 

fino a 2,5

2,5

fino a 10

10

15

25

50

75

100

250

 

eredi legatari

 

 

fino a 5

 

fino a 15

fino a 25

fino a 50

fino a 75

fino a 100

fino a 250

fino a 500

 

 

Imposta proporzionale per ogni cento lire

1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti

1

2

3

6

9

12

16

20

25

29

32

35

2. Tra coniugi

2

3

4

8

12

16

20

25

30

34

37

40

3. Tra fratelli e sorelle

3

5

8

16

22

28

34

41

48

54

57

60

4. Tra zii e nipoti

5

8

12

19

25

32

41

51

60

64

67

70

5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei

15

20

25

40

46

52

60

70

74

77

79

80

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Con sentenza 22 gennaio 1986, n. 13, la Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispone un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[6] Comma inserito dall'art. 8 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[7] Comma inserito dall'art. 8 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[8] Comma inserito dall'art. 8 della L. 12 maggio 1949, n. 206.

[9] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 12 maggio 1949, n. 206.