§ 95.16.1 - Legge 19 gennaio 1942, n. 23.
Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:19/01/1942
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la [...]
Art. 2.      Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 predetto art. 277, [...]
Art. 3.      L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verità della [...]
Art. 4.      Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario
Art. 5.      Quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non [...]
Art. 6.      In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3, [...]
Art. 7.      I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del [...]
Art. 8.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le quote e diritti spettanti ai figli non riconosciuti o non riconoscibili in dipendenza di successioni [...]
Art. 9.      La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dell'affiliante in favore dell'affiliato
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 95.16.1 - Legge 19 gennaio 1942, n. 23. [1]

Adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

(G.U. 16 febbraio 1942, n. 38).

 

 

     Art. 1.

     Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 277 del libro I del codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura:

fino a lire

10.000

lire

1,25

per cento

da lire

10.001

a lire

25.000

»

1,50

»

da lire

25.001

a lire

50.000

»

2

»

da lire

50.001

a lire

100.000

»

3

»

da lire

100.001

a lire

250.000

»

4

»

da lire

250.001

a lire

500.000

»

5

»

da lire

500.001

a lire

1.000.000

»

6

»

da lire

1.000.001

a lire

5.000.000

»

8

»

da lire

5.000.001

a lire

10.000.000

»

10

»

da lire

10.000.001

 

in poi

»

12

»

     La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, qualora questi abbiano già ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso art. 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualità di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 126 del codice civile, libro delle successioni e donazioni, è rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso art. 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'art. 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923–II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata.

     La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.

 

          Art. 2.

     Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 3.

     L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verità della dichiarazione scritta di paternità o di maturità.

     Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal Presidente del tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni.

     Scaduto quest'ultimo termine, il Presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalità di procedura, avvisandone preventivamente le parti perchè possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il Presidente o il giudice riferisce in Camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

     Avverso il decreto è ammesso reclamo alla Corte di appello entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non è soggetta ad ulteriore gravame.

 

          Art. 4.

     Il provvedimento che accoglie l'istanza vale soltanto ai fini del trattamento tributario.

 

          Art. 5.

     Quando il valore imponibile dell'eredità o della quota di eredità, o dei diritti menzionati dal citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma del penultimo comma dell'art. 1, non ecceda le lire cinquantamila, l'Amministrazione finanziaria può ammettere i detti figli indicati nell'art. 2 al trattamento tributario previsto nell'art. 1 senza l'osservanza della procedura stabilita nelle precedenti disposizioni.

 

          Art. 6.

     In pendenza del giudizio di riconoscimento dei diritti successori spettanti al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile o del procedimento di cui all'art. 3, la finanza riscuote l'imposta di successione nella misura stabilita fra estranei, salvo il rimborso della maggiore imposta che risulterà non dovuta a seguito della definizione del giudizio di riconoscimento o del procedimento di cui all'art. 3, sempre che ne sia fatta richiesta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza o il decreto sia divenuto definitivo.

     Ove tuttavia il valore imponibile dell'eredità, o della quota di eredità, o dei diritti menzionati nel citato art. 126, spettante al figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile, calcolati questi ultimi a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, ecceda le lire 50.000 è data facoltà al Ministero delle finanze di consentire, su domanda dell'interessato, di effettuare il pagamento provvisorio dell'imposta nella misura stabilita dal 1° comma dell'art. 1, quando la quota ereditaria non comprenda capitali liquidi sufficienti al pagamento della imposta nella misura stabilita fra estranei, nè altrimenti risulti che l'erede sia in possesso di tali capitali disponibili.

 

          Art. 7.

     I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del regio decreto-legge 30 aprile 1930–VII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931–IX, n. 155.

     Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al regio decreto-legge 26 settembre 1935–XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936–XIV, n. 1027.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le quote e diritti spettanti ai figli non riconosciuti o non riconoscibili in dipendenza di successioni apertesi dal giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     La misura dell'imposta di successione è ridotta di un quarto nelle trasmissioni che si verificano per successioni testamentarie dell'affiliante in favore dell'affiliato.

 

          Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.