§ 95.15.35 - D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:28/12/1982
Numero:954


Sommario
Art. 1.      I commi quarto e quinto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      Al n. 9) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè quelle [...]
Art. 4.      All'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente
Art. 5.      Nel sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "per le cessioni esenti di cui [...]
Art. 6.      La lettera a) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente
Art. 7.      Al primo comma dell'art. 73-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 3)
Art. 8.      Si considerano regolari gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive [...]
Art. 9.      Le integrazioni apportate con l'art. 1 all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni hanno effetto dal [...]


§ 95.15.35 - D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(G.U. 31 dicembre 1982, n. 359)

 

 

     Art. 1.

     I commi quarto e quinto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

     "Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; e prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è sostituito dai seguenti:

     "Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

     Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività: a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

     Non sono invece considerate attività commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità".

 

          Art. 3.

     Al n. 9) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;".

 

          Art. 4.

     All'art. 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il terzo comma, il seguente:

     "Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonchè all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs".

 

          Art. 5.

     Nel sesto comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "per le cessioni esenti di cui all'art. 10," sono sostituite con le parole "per le operazioni esenti di cui all'art. 10.".

 

          Art. 6.

     La lettera a) dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonchè nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, semprechè ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli".

 

          Art. 7.

     Al primo comma dell'art. 73-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente n. 3):

     "3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici".

 

          Art. 8.

     Si considerano regolari gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuati anteriormente al 1°gennaio 1982, in conformità all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793.

 

          Art. 9.

     Le integrazioni apportate con l'art. 1 all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni hanno effetto dal 1°gennaio 1973; quelle apportate con l'art. 2 all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, hanno effetto dal 1°gennaio 1974. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, nonchè quelle di cui all'art. 8, comma primo, dello stesso decreto. Non si fa luogo comunque a rimborso delle imposte già pagate.

     Le integrazioni e le modificazioni apportate con l'art. 3 del presente decreto e con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, rispettivamente, al n. 9) dell'art. 10 ed all'ultimo comma dell'art. 30 del predetto decreto n. 633 hanno effetto dal 1°aprile 1979; le modificazioni a portate con l'art. 5 al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto n. 633 hanno effetto dal 1°gennaio 1982.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.