§ 95.15.25 - D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.
Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:31/03/1979
Numero:94


Sommario
Art. 1.      Le modificazioni apportate alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applicano alle [...]
Art. 2.      Nelle liquidazioni mensili e trimestrali di cui agli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del [...]
Art. 3.      I contribuenti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che nell'anno 1978 hanno realizzato un [...]
Art. 4.      I soggetti che da data anteriore al 1° aprile 1979 esercitano attività che fino al 31 marzo 1979 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore [...]
Art. 5.      L'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1979 è calcolata distintamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e per il periodo successivo, secondo le norme [...]
Art. 6.      Alla dichiarazione relativa all'anno 1979 deve essere allegato, con i dati che saranno richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del [...]
Art. 7.      Il terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono sostituiti dai seguenti
Art. 8.      Le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, non danno luogo a rimborso di imposte pagate né a [...]
Art. 9.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono apportate le [...]
Art. 10.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1979


§ 95.15.25 - D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94.

Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto

(G.U. 3 aprile 1979, n. 93)

 

 

     Art. 1.

     Le modificazioni apportate alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso, fermo restando il disposto del quarto comma di questo ultimo articolo.

     In deroga al precedente comma continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, per le seguenti operazioni, effettuate dopo il 31 marzo 1979 in dipendenza di contratti che risultano conclusi anteriormente al 1° febbraio 1979:

     a) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate al terzo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 8-bis e all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 1981.

 

          Art. 2.

     Nelle liquidazioni mensili e trimestrali di cui agli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1979, l'imposta detraibile è calcolata senza operare la riduzione provvisoria prevista nella seconda parte del terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto.

     La rettifica della detrazione, prevista nell'art. 19-bis aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, si applica per i beni ammortizzabili acquistati o importati dopo il 31 marzo 1979.

 

          Art. 3.

     I contribuenti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che nell'anno 1978 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, possono avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma del detto articolo fino al 31 maggio 1979, dandone comunicazione scritta all'ufficio, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1979.

     Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto i contribuenti che si siano avvalsi della predetta facoltà anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono revocare per iscritto la relativa comunicazione.

     Le cooperative e gli altri organismi associativi di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, possono avvalersi della facoltà di opzione prevista nel quinto comma dello stesso articolo fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1979. Entro lo stesso termine e con il medesimo effetto le cooperative tra produttori agricoli e i relativi consorzi possono revocare per iscritto la dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 1979 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 nel testo vigente fino a tale data.

     L'opzione fatta ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente fino al 31 gennaio 1979, esplica effetto, se non revocata, fino al 31 dicembre 1979; la revoca può essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 31 maggio 1979 ed ha effetto dal 1° aprile dello stesso anno. I contribuenti che non si siano avvalsi della facoltà di opzione possono esercitarla fino al 31 maggio 1979, con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre di tale anno, dandone comunicazione scritta all'ufficio.

     La comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 36-bis, aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, può essere fatta per la prima volta, con effetto dal 1° aprile 1979, entro il 31 maggio di tale anno.

     La facoltà di opzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere esercitata fino al 31 maggio 1979 con effetto dal 1° aprile 1979 al 31 dicembre 1981.

 

          Art. 4.

     I soggetti che da data anteriore al 1° aprile 1979 esercitano attività che fino al 31 marzo 1979 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto devono presentare la dichiarazione di inizio di attività entro il 30 aprile 1979.

     Gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni effettuate nel mese di aprile 1979 dai soggetti di cui al precedente comma possono essere adempiuti entro il successivo mese di maggio, fermo restando il termine stabilito per la liquidazione periodica e il versamento della relativa imposta.

 

          Art. 5.

     L'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1979 è calcolata distintamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo e per il periodo successivo, secondo le norme applicabili in ciascuno di essi. L'imposta dovuta, o l'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è determinata mediante la somma algebrica delle imposte e delle eccedenze che ne risultano.

     Le disposizioni del comma precedente non si applicano per i contribuenti che nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1979 non hanno effettuato operazioni la cui disciplina è stata modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

 

          Art. 6.

     Alla dichiarazione relativa all'anno 1979 deve essere allegato, con i dati che saranno richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'elenco delle operazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo che secondo la disciplina applicabile in tale periodo non erano soggette a registrazione e che vi sono invece soggette, se effettuate dopo, per effetto delle modificazioni apportate agli artt. da 1 a2 3 4 dello stesso decreto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

     In caso di mancata allegazione dell'elenco si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a ottocentomila. La allegazione dell'elenco si considera omessa se i dati in esso contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria non si applica se il contribuente provvede a integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [1].

 

          Art. 7.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

     “La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1° luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

     Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1° gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, non danno luogo a rimborso di imposte pagate né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla entrata in vigore dello stesso decreto.

     Per le violazioni constatate anteriormente al 1° febbraio 1979, qualora la pena pecuniaria non sia stata ancora pagata, il versamento previsto dal quarto comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, può essere effettuato entro il 30 giugno 1979.

 

          Art. 9.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 2 - nel terzo comma è aggiunta la seguente lettera i):

     “i) le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari”.

     Art. 4 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

     “Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorchè esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali”.

     Art. 6 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lettera a) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonchè quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza”.

     Art. 7 - i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

     “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonchè quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

     In deroga al precedente comma:

     a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

     b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonchè le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

     c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

     d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che ne forma oggetto è utilizzato nel territorio stesso;

     e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonchè le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea;

     f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

     g) le prestazioni di servizi di cui alla lettera e) rese a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa”.

     Art. 8 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Le operazioni indicate alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta del cessionario o committente e sotto la sua responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni da lui fatte, anche tramite commissionari, nel corso dell'anno solare precedente. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti; in tal caso l'ammontare dei corrispettivi stessi e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta devono essere annotati nel registro di cui all'art. 23 entro il termine stabilito dall'art. 27 per le liquidazioni periodiche mensili; il contribuente può in qualsiasi momento adottare il sistema del riferimento all'anno solare precedente comunicando preventivamente all'ufficio l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte in tale anno non ancora utilizzato”..

     Art. 8-bis - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa”.

     Art. 9 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa”.

     Art. 10 - i nn. 6), 7), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

     “6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

     7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchè quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

     9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7;

     10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali”.

     Art. 19 - nel secondo comma la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare. Tale limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio”.

     I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     “La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchè per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma”.

     “Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

     Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo”.

     Art. 20 - il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Per volume di affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume di affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3), del codice civile”.

     Art. 21 - il sesto comma è sostituito dal seguente:

     “La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonchè per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma”.

     Art. 22 - nel primo comma il n. 6) è sostituito dal seguente:

     “6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano”.

     Art. 29 - il primo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

     “Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura”.

     “Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonchè l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta”.

     È aggiunto il seguente comma:

     “I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere c), g) e h) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28”.

     Art. 30 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     “I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8 8-bis e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, operazioni esenti di cui ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero operazioni di cui alla lettera g) dell'art. 2 e alla lettera g) dell'art. 3”.

     Art. 31 - il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dalla operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno”.

     Nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

     “Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo”.

     Art. 34 - il quinto comma è sostituito dal seguente:

     “I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3), dell'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati”.

     Art. 35 - il quarto comma è sostituito dal seguente:

     “In caso di cessazione dell'attività il contribuente deve presentare entro centoventi giorni, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato”.

     Art. 36-bis - il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente”.

     Art. 46 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Le pene pecuniarie previste nel comma precedente non si applicano se entro dieci giorni successivi ai termini ivi stabiliti, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del dieci per cento a titolo di soprattassa”.

     Art. 64 - il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quarto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale”.

     Art. 74 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:“Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio”.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1979.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così modificati dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.