§ 9.5.1D - Legge 15 febbraio 1974, n. 44.
Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:15/02/1974
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Il primo comma del numero 5) dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, [...]
Art. 2.      Al numero 14) dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il [...]


§ 9.5.1D - Legge 15 febbraio 1974, n. 44.

Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(G.U. 8 marzo 1974, n. 64)

 

     Art. 1.

     Il primo comma del numero 5) dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

     "5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".

     Il primo comma del numero 8) dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

     "8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società a queste collegate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".

 

          Art. 2.

     Al numero 14) dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

     "Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".