§ 9.5.1b - Legge 25 febbraio 1965, n. 109.
Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, del fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:25/02/1965
Numero:109


Sommario
Art. unico.      Il n. 5 dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. [...]


§ 9.5.1b - Legge 25 febbraio 1965, n. 109. [1]

Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, del fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.

(G.U. 10 marzo 1965, n. 61).

 

 

     Art. unico.

     Il n. 5 dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

     "in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.

     L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per certo del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

     I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".

     Il n. 8, dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

     "azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio.

     L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

     I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.