§ 95.13.1 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 76.
Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:08/03/1945
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1,2e3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo [...]
Art. 2.      Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      I regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 894, e 16 aprile 1936, n. 734, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui [...]
Art. 6.  [4]
Art. 7.      Sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo [...]
Art. 8.      La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata [...]
Art. 9.      L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta dei totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati [...]
Art. 10.      Coloro che sono legalmente autorizzati ad esercitare le scommesse al totalizzatore e al libro, sono obbligati alla tenuta di un libro delle distinte d'incasso a madre e figlia ed i fogli devono [...]
Art. 11.      I blocchi delle madri delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro [...]
Art. 12.      Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della [...]
Art. 13.      E' in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto [...]
Art. 14.      Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque [...]
Art. 15.      Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del [...]
Art. 16.      Il Ministro per le finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione dei diritti erariali stabiliti dal presente decreto e dei [...]
Art. 17.      Sono parimenti abrogati l'art. 2 del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, con il quale fu disposta in favore del Comitato Olimpico [...]
Art. 18.      A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di [...]
Art. 19.      Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, [...]
Art. 20.      Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra norma di che al Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge [...]
Art. 21.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.


§ 95.13.1 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 76. [1]

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.

(G.U. 27 marzo 1945, n. 37).

 

     Art. 1.

     Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1,2e3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie e in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.

 

          Art. 2.

     Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari, previsto nell'art. 1 dell'allegato G al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, è stabilito nella misura del 3%.

 

          Art. 3. [2]

     Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a

L

20

 

 

15%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre

L.

20

e non superiore a

L. 60

35%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a

L.

60

 

 

50%

 

          Art. 4. [3]

     Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 18%.

 

          Art. 5.

     I regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 894, e 16 aprile 1936, n. 734, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di associazioni, società, enti e privati aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici e il Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive, sono abrogati.

 

          Art. 6. [4]

     Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è stabilito nella misura del 6%.

 

          Art. 7.

     Sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo e ad ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30%.

 

          Art. 8.

     La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata all'Ente Italiano per il Diritto di Autore in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto che l'approva con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli spettante all'Ente.

 

          Art. 9.

     L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta dei totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati dall'U.N.I.R.E. stessa ad esercitare le scommesse, a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, le società di corse dei levrieri e chiunque venga autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e sulla figlia per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse (vincente, piazzato, accoppiata, duplice, ecc.) numero della corsa o gara e della somma accettata come scommessa.

     I biglietti venduti dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri tenitori di scommesse, devono portare la indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

     Sui blocchi di detti biglietti i rappresentanti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore devono preventivamente apporre, presso il loro ufficio, un timbro o contrassegno speciale.

 

          Art. 10.

     Coloro che sono legalmente autorizzati ad esercitare le scommesse al totalizzatore e al libro, sono obbligati alla tenuta di un libro delle distinte d'incasso a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

     Per ogni giornata di gare, all'atto della chiusura delle corse, dev'essere effettuato, desumendolo dai blocchi della madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilata una distinta d'incasso per fare constare l'introito totale delle scommesse.

     Sulle distinte d'incasso deve annotarsi il quantitativo dei biglietti posti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente articolo, con la indicazione del numero col quale in quel dato giorno si è iniziata la vendita e l'altro col quale la vendita si è chiusa.

     Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dai singoli totalizzatori od allibratori, nonchè il prospetto riepilogativo che viene redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

     La distinta d'incasso giornaliera dev'essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia. Gli agenti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore hanno obbligo di assistere alla compilazione di essa; potrà assistervi inoltre ogni altro funzionario od agente preposto al controllo o alla vigilanza dell'applicazione del diritto erariale.

     Ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici quanto sui biglietti venduti per le scommesse.

     La distinta d'incasso giornaliero dev'essere firmata da chi è legalmente autorizzato a tenere le scommesse e dall'agente dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore ed il distacco della figlia dalla madre dev'essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

 

          Art. 11.

     I blocchi delle madri delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari ed agenti governativi allorchè si presentano per effettuare verifiche e controlli.

     Per eguale periodo di tempo l'Ente Italiano per il Diritto di Autore deve conservare presso la sua sede le figlie delle distinte d'incasso per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 12.

     Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti punzonati e distinti come nel precedente articolo 9.

     Le registrazioni di carico devono eseguirsi nello stesso giorno in cui viene effettuato l'acquisto e la punzonatura dei biglietti.

     Le registrazioni di scarico, invece, devono eseguirsi dopo compilata la distinta dell'incasso lordo giornaliero.

     Le dette registrazioni devono essere vistate giornalmente all'atto della chiusura di ciascuna gara, dal rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

     Entro tre giorni dall'ultimazione della gara è fatto obbligo di restituire il quantitativo dei biglietti rimasti invenduti presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

     Il registro di carico e scarico, deve constare di pagine progressivamente numerate e dev'essere preventivamente vidimato dalla Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

     Non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dal rappresentante dell'Ente di cui sopra.

     Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.

 

          Art. 13.

     E' in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall'art. 6del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e3 del Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86. In caso di disaccordo fra il rappresentante dell'Ente e l'interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile dell'Intendente di finanza.

     Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

 

          Art. 14.

     Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

 

          Art. 15.

     Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale.

     In deroga al disposto degli articoli 6 e 29 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso avverso il provvedimento dell'Intendente non ha effetto sospensivo.

     Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso [5].

     Le violazioni di cui articoli 9 e 12 sono punite:

     a) per l'uso di biglietti di dotazione difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

     b) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura da parte dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore: con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

     c) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

     d) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

     L'art. 14 del Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, è soppresso .

 

          Art. 16.

     Il Ministro per le finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione dei diritti erariali stabiliti dal presente decreto e dei diritti demaniali, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

 

          Art. 17.

     Sono parimenti abrogati l'art. 2 del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, con il quale fu disposta in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) la corresponsione della somma di L. 1.500.000, nonchè l'art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 808, con cui fu autorizzata la iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del C.O.N.I. stesso in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali istituiti col Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

 

          Art. 18.

     A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di L.1.500.000, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell'Erario, ha la facoltà di assegnare presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

     Il funzionario designato ha l'obbligo di eseguire la ricognizione completa e particolareggiata delle partite d'introito e di controllare l'esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti.

 

          Art. 20.

     Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra norma di che al Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, in quanto non siano modificate ed incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

 

          Art. 21.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

 

Convenzione

 

     Fra il Ministero delle Finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e l'Ente Italiano per il Diritto di Autore con sede in Roma, via Valadier 37, rappresentato dal commissario straordinario professor Mario Vinciguerra si stabilisce e si conviene quanto segue:

 

Art. 1.

     Il Ministero delle finanze affida all'Ente Italiano per il Diritto di Autore l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali sulle scommesse, accettate nelle corse dei cavalli, dei levrieri e nelle gare di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, diritti che sono disciplinati dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

 

Art. 2.

     L'Ente Italiano per il Diritto di Autore nell'accettare l'incarico come sopra specificato dichiara di eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione degli altri diritti erariali sui pubblici spettacoli e diritti demaniali le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte e si estendono anche al nuovo servizio, salva l'applicazione della percentuale sulle riscossioni regolata dal successivo articolo 3 e salvo per quanto riguarda il provvedimento di chiusura del campo delle corse disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo in luogo dell'art. 9 della convenzione in corso relativo ad altri trattenimenti.

     Tale convenzione fu stipulata in data 15 dicembre 1937 approvata con Regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, modificata con altra convenzione 22 gennaio 1942 approvata con legge 26 marzo 1942, n. 308.

 

Art. 3.

     La percentuale sulle riscossioni tanto dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli quanto dei diritti erariali sulle scommesse è stabilita nella misura seguente:

     8% fino a L. 150.000.000 di riscossione;

     6% per le riscossioni superiori a L. 150.000.000 fino a L.200.000.000;

     4% per le riscossioni superiori a L. 200.000.000.

     Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto disposto dall'art. 5 sulla succitata convenzione 15 dicembre 1937.

     La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

 

Art. 4.

     Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - esercita presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidata all'Ente, il quale pertanto dovrà tenere a disposizione dei funzionari all'uopo delegati tutte le contabilità relative.

     Si riserva inoltre la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo dei propri funzionari presso le Agenzie provinciali dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore dando comunicazione alla Direzione generale dell'Ente medesimo delle relative ispezioni disposte o invocate.

 

Art. 5.

     La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 31 dicembre 1947 ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la su citata convenzione in corso.

 

Art. 6.

     La presente convenzione redatta in triplice esemplare è esente da tassa di bollo e di registrazione.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo già sostituito dal R.D.L. 30 maggio 1946, n. 538 e così ulteriormente sostituito dall'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 30 maggio 1946, n. 538.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 30 maggio 1946, n. 538.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 26 novembre 1955, n. 1109.