§ 95.11.41 - Legge 18 febbraio 1963, n. 190.
Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:18/02/1963
Numero:190

§ 95.11.41 - Legge 18 febbraio 1963, n. 190. [1]

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento.

(G.U. 15 marzo 1963, n. 72)

 

 

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

     a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

     b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;

     c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

     La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

     In tali sensi restano modificati l'art. 4 della legge 7 gennaio 1949,, n. 1, e l'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.