§ 95.10.23 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:18/12/1997
Numero:463


Sommario
Art. 1.  Versamenti unitari di tributi predeterminati.
Art. 2.  Riorganizzazione degli uffici del registro.
Art. 3.  Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali.
Art. 3 bis.  Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.
Art. 3 ter.  Procedure di controllo sulle autoliquidazioni.
Art. 3 quater.  Modifica alla normativa in materia di imposta di registro.
Art. 3 quinquies.  Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo.
Art. 3 sexies.  Disposizioni di attuazione.


§ 95.10.23 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2, S.O.).

 

     Art. 1. Versamenti unitari di tributi predeterminati.

     1. Gli enti impositori diversi dallo Stato comunicano al contribuente, ogni anno con un unico avviso, l'importo da versare con riferimento ai tributi dagli stessi direttamente determinati.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i tributi erariali di importo predeterminato per i quali è comunicato al contribuente, con un unico avviso, l'importo dovuto con riferimento al medesimo anno.

     3. L'avviso di cui ai commi 1 e 2 contiene l'indicazione, per ciascun tributo, della base imponibile e di ogni altro elemento posto a base della determinazione dell'ammontare richiesto.

     4. Con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per quanto riguarda i tributi regionali e locali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in ordine ai singoli tributi di cui ai commi 1 e 2, sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con gli stessi regolamenti può essere prevista l'emissione di un unico avviso, anche con riferimento ai tributi spettanti a enti impositori diversi e ai contributi dovuti dal medesimo soggetto.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

          Art. 2. Riorganizzazione degli uffici del registro. [1]

 

          Art. 3. Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali.

     1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalità, di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare [2].

 

          Art. 3 bis. Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione. [3]

     1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

     2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

     3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

     4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

 

          Art. 3 ter. Procedure di controllo sulle autoliquidazioni. [4]

     1. Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria [5].

 

          Art. 3 quater. Modifica alla normativa in materia di imposta di registro. [6]

     1. Nell'articolo 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.

 

          Art. 3 quinquies. Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo. [7]

     1. Nell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: lire 320.000.;

     b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente: "1 bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica .

 

          Art. 3 sexies. Disposizioni di attuazione. [8]

     1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3 bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:

     a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

     b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

     c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

     d) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

     e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

     2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all'articolo 3 bis.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1999.

[2] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1998, n. 17.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.