§ 95.8.5 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 89.
Provvedimenti in materia di tasse di bollo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:01/03/1945
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa [...]
Art. 2.      Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue
Art. 3.      Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono [...]
Art. 4.      Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 53 sono [...]
Art. 5.      L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53 lettera e), per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue
Art. 6.      Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettera a), b), c), d) ed e) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie note, bollette e simili indicate [...]
Art. 7.      La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201, è aumentata a L. 10
Art. 8.      Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono aumentate come segue
Art. 9.      Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire una sono raddoppiate e quelle d'importo non inferiore [...]
Art. 10.      La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue
Art. 11.      La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà [...]
Art. 12.      Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente
Art. 13.      Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. b), sono raddoppiate
Art. 14.      Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze [...]
Art. 15.      Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è [...]
Art. 16.      A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici [...]
Art. 17.      La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora [...]
Art. 18.      Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 95.8.5 - D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 89. [1]

Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(G.U. 31 marzo 1945, n. 39)

 

 

     Art. 1.

     Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

 

da L. 2

a L. 3;

da L.

8 - 10

a L. 12;

da L. 3

a L. 4;

da L.

12

a L. 16;

da L. 4

a L. 6;

da L.

18

a L. 24;

da L. 6

a L. 8;

da L.

24

a L. 32.

 

     E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

     supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

     supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

     supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

     Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300.

     Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

 

          Art. 4.

     Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 53 sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 nella misura determinata dall'art. 3 del presente decreto.

     Nella stessa misura sono determinate le aliquote dell'art. 207 lettere a), b) e c).

 

          Art. 5.

     L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53 lettera e), per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue:

     quando la somma:

     supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

     supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

     supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

     supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

     Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera d) dell'art. 207, nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 6.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettera a), b), c), d) ed e) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

     supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

     supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

     supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

     Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 54, lettere f) e g) per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

     quando la somma:

     supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

     supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

     supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

     supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 52, quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

     Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

 

          Art. 7.

     La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201, è aumentata a L. 10.

     Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'art. 122, n. 2, lettere b) e c) sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

     Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere b) e c), del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

 

          Art. 8.

     Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono aumentate come segue:

     a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 20;

     b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 40;

     c) per ogni causa civile innanzi alle Corti di appello L. 60.

     La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

     In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltrechè della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

 

          Art. 9.

     Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire una sono raddoppiate e quelle d'importo non inferiore a lire una sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

 

          Art. 10.

     La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

     1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,60 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

     fino a L. 200: tassa L. 0,60;

     oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;

     oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;

     oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;

     oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

     Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di lire 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

     fino a L. 200: tassa L. 0,80;

     oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;

     oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;

     oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;

     oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

     Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

     Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

 

          Art. 11.

     La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

     Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'articolo 10 del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente:

     I. Titoli nominativi

     Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 1.

     Quando supera:

 

L.

200

e non

L.

500:

tassa

L.

2;

L.

500

e non

L.

2.500:

tassa

L.

4;

oltre le

L.

2.500:

tassa

L.

6.

 

     II. Titoli al portatore

     Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 1.

     Quando supera:

 

L.

200

e non

L.

500:

tassa

L.

2;

L.

500

e non

L.

1.000:

tassa

L.

4;

L.

1.000

e non

L.

2.500:

tassa

L.

6;

L.

2.500

e non

L.

5.000:

tassa

L.

8;

L.

5.000

e non

L.

10.000:

tassa

L.

12.

 

     Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

     La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

     La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

     La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

     Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

     Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

 

          Art. 13.

     Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. b), sono raddoppiate.

 

          Art. 14.

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118, nn. 12 e 13; 119, nn. 10 e 11; 120, n. 7, relative alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

 

          Art. 15.

     Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

 

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

 

          Art. 16.

     A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di Credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato per ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

     A. Rivenditori di generi di monopolio:

     a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;

     b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: due lire per cento;

     B. Cancellieri giudiziari:

     a) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

     b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250.000: centesimi cinquanta per cento;

     c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

     C. Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere A e B e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

     a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

     b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

     c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento;

     D. Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, numero 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sulla entrata per il bestiame e per i vini:

     aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

     E. [2]

     F. Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plus valore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941;

     aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000.

     E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

 

Disposizioni transitorie.

 

          Art. 17.

     La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

     L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

     In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte nella data ed una parte della firma.

     La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 33 del D.Lgs.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 242.