§ 95.8.12 - D.Lgs.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 242 .
Provvedimenti in materia di tasse di bollo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:11/04/1947
Numero:242


Sommario
Art. 1.      Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario e virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti di cui alla tariffa [...]
Art. 2.      Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due; quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire tre
Art. 3.      Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, previste dall'art. 31 della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 [...]
Art. 4.      La tassa graduale di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente art. 3 è ridotta alla metà per le cambiali create nello Stato e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà [...]
Art. 5.      La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e [...]
Art. 6.      Le tasse graduali previste dall'art. 38 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, riguardanti gli atti di [...]
Art. 7.      Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato A alla legge [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui all'art. 37 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e [...]
Art. 9.      Le tasse di bollo previste dall'art. 50 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni sono stabilite come segue
Art. 10.      Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le ricevute [...]
Art. 11.      Le aliquote di tassa di bollo stabilite dagli articoli 53 lettera e), 54 lettere a), b), c), d), e), f), g), per tutti indistintamente i documenti in essi previsti, sono [...]
Art. 12.      Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all'art. 59 della tariffa allegato A alla [...]
Art. 13.      Le aliquote di tassa sulle bollette e quietanze per proventi doganali prescritte dall'art. 65 lettera a) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, [...]
Art. 14.      Le tasse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all'art. 83 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, [...]
Art. 15.      Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli articoli 27,, 199 n. 3 210 e 211 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 [...]
Art. 16.      L'art. 85 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato A, nn. 1 a 6, [...]
Art. 17.      All'art. 86 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, è sostituito il seguente, restando invariate le attuali norme circa [...]
Art. 18.      A decorrere dal 1° giugno 1947, le targhe e placche distribuite dalle società di assicurazione ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle cose assicurate, sono [...]
Art. 19.      La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall'art. 87 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive [...]
Art. 20.      La tassa fissa di bollo di L. 30 prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, per ogni ricorso straordinario al Capo dello Stato è aumentata a L. [...]
Art. 21.      La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione centrale delle imposte dirette e delle [...]
Art. 22.      Il limite di esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 165 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive [...]
Art. 23.      La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per biglietto dell'art. 117, n. 1, della tariffa allegato A legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive [...]
Art. 24.      Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 6 (2° comma) del regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo [...]
Art. 25.      Le tasse fisse e graduali previste dagli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7 della tariffa allegato A della legge sul bollo 30 dicembre 1929, n. 3268, [...]
Art. 26.      Le tasse fisse da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'art. 122, n. 2, lettere b) e [...]
Art. 27.      Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall'art. 137, n. 1, lettere a) e b), 138 e 140 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre [...]
Art. 28.      Le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui al regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 834, e successive [...]
Art. 29.      Sono escluse dall'aumento di cui all'art. 2 del presente decreto le tasse di bollo previste dagli articoli 49, 55 e 88 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 [...]
Art. 30.      L'art. 66 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 31.      L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 32.      Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, [...]
Art. 33.      La misura dell'aggio concessa a favore dei rivenditori di generi di monopolio, attualmente prevista dall'art. 16, lettera A), del decreto legislativo Luogotenenziale 1° [...]
Art. 34.      La carta bollata a tassa fissa, i moduli, i registri stampati su carta libera già bollati in modo straordinario, che all'attuazione del presente decreto si trovino [...]
Art. 35.      Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 95.8.12 - D.Lgs.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 242 [1] .

Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

(G.U. 26 aprile 1947, n. 96)

 

 

     Art. 1.

     Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario e virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti di cui alla tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due; quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire tre.

     Le tasse fisse di lire 3, 6, 8, 12, 16, 24, 32, stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, sono elevate come segue:

     da L. 3 a L. 12;

     da " 6 a " 16;

     da " 8 a " 24;

     da " 12 a " 32;

     da " 16 a " 40;

     da " 24 a " 60;

     da " 32 a " 80.

 

          Art. 3.

     Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, previste dall'art. 31 della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

     1) cambiali rilasciate da commercianti, emesse e pagabili nello Stato, con scadenza non superiore ad un mese: L. 1 per ogni mille lire e frazione di mille lire;

     2) cambiali ed altri effetti di commercio, pagabili a vista e a certo tempo vista, quando non risulti fissato per la scadenza un termine eccedente un mese dalla data della presentazione al visto: L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

     fino a L. 500 ....................................................tassa L. 1,50

     oltre L. 500 a L. 1000 ......................................” "3 -

     per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 3 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

     fino a L. 500 ....................................................tassa L. 3 -

     oltre L. 500 fino a L. 1000 ..............................." " 6 -

     per le somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 6 per ogni mille lire o frazione di mille lire:

     5) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi, o con data e scadenza in bianco, o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali stabilite al n. 4 per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi;

     6) cambiali con scadenza non superiore a novanta giorni, emesse da ditte italiane od estere ed accettate dagli Istituti di credito, appositamente designati con decreto ministeriale, per l'accettazione di tratte o coperture di esportazione: L. 0,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

 

          Art. 4.

     La tassa graduale di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente art. 3 è ridotta alla metà per le cambiali create nello Stato e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

     Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine, le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di cui all'art. 3 del presente decreto.

 

          Art. 5.

     La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è aumentata a L. 24.

 

          Art. 6.

     Le tasse graduali previste dall'art. 38 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, riguardanti gli atti di protesto cambiario sono stabilite, per ogni foglio dell'originale, nella misura seguente:

     se la somma della cambiale non supera L. 1000 .............................tassa L. 12

     se supera L. 1000 e non L. 10.000 .................................................." " 16

     se supera L. 10.000 e non L. 100.000 ............................................." " 24

     per ogni maggior somma ...............................................................tassa fissa " 32

     copie: per ogni foglio qualunque sia l'importo della cambiale ......." " " 24

     Le suddette tasse nel caso che il protesto non sia scritto sulla cambiale devono essere corrisposte mediante carta bollata.

     Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 203 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

     a) assegni emessi su banchieri: tassa fissa L. 1;

     b) assegni emessi su persone ed enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto all'estero: tassa fissa L. 3.

     La suddetta tassa fissa di L. 3 è comprensiva della tassa graduale di quietanza;

     c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dall'art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per l'accertamento dell'esistenza dei fondi: tassa graduale L. 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 40 di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno.

     Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 202 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui all'art. 37 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere liquidata in base alle risultanze della denunzia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato non oltre il quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denunzia.

 

          Art. 9.

     Le tasse di bollo previste dall'art. 50 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni sono stabilite come segue:

     1. Titoli nominativi:

     quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000 ....................tassa L. 18

     quando supera L. 1000 e non 5000 ......................................................" " 24

     quando supera L. 5000 e non 10.000 ..................................................." " 36

     quando supera L. 10.000 e non 50.000 ................................................" " 48

     quando supera L. 50.000 e non 100.000 .............................................." " 72

     quando supera L. 100.000 ...................................................................." " 96

     2. Titoli al portatore:

     quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1000 ...................." " 24

     quando supera L. 1000 e non 5000 ......................................................" " 36

     quando supera L. 5000 e non 10.000 ..................................................." " 48

     quando supera L. 10.000 e non 50.000 ................................................" " 72

     quando supera L. 50.000 e non 100.000 .............................................." " 96

     quando supera L. 100.000 ...................................................................." " 120

     La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

     La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

     La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo o carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo o carta bollata.

     Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio del registro.

     Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

 

          Art. 10.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture distinte e simili sono determinate come segue:

     per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1;

     per somme superiori a L. 1000 e non L. 500.000: L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     quando la somma supera L. 500.000, ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 1000.

     Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

 

          Art. 11.

     Le aliquote di tassa di bollo stabilite dagli articoli 53 lettera e), 54 lettere a), b), c), d), e), f), g), per tutti indistintamente i documenti in essi previsti, sono modificate come segue:

     per somme sino a L. 1000: tassa fissa L. 1;

     per somme superiori a L. 1000 e non a L. 5000: tassa di L. 2 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

     per somme superiori a L. 5000 o per valori indeterminati: tassa fissa L. 10.

     Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui agli articoli 206 e 207 lettera d) nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sulla entrata 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 12.

     Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all'art. 59 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

     per somme non superiori a L. 2000 ............................................L. 12

     per somme superiori a L. 2000 e non a L. 5000 ........................." 16

     per somme superiori a L. 5000 ..................................................." 24

 

          Art. 13.

     Le aliquote di tassa sulle bollette e quietanze per proventi doganali prescritte dall'art. 65 lettera a) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di L. 2 per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di L. 200.

 

          Art. 14.

     Le tasse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all'art. 83 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

     a) per le navi al di sotto delle cento tonnellate ...........................................L. 60

     b) per i piroscafi e velieri superiori a 100 e non a 1000 tonnellate ............." 150

     c) per i piroscafi e velieri superiori a 1000 tonnellate ................................." 300

 

          Art. 15.

     Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli articoli 27,, 199 n. 3 210 e 211 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

     da L. 9 a L. 12; da L. 12 a L. 16; da L. 18 a L. 24; da L. 36 a L. 40.

 

          Art. 16.

     L'art. 85 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato A, nn. 1 a 6, e modificato dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è sostituito col seguente (Omissis).

     Restano invariate le norme relative al modo di pagamento della tassa e le note al citato art. 85 e successive sostituzioni e modificazioni.

 

          Art. 17.

     All'art. 86 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, è sostituito il seguente, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento della tassa e le note dell'articolo stesso.

     Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura e con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta:

     1) Avvisi in genere:

     per ogni avviso di dimensioni:

     non superiore ai 25 decimetri quadrati ............................................................L. 5

     non superiore ai 50 decimetri quadrati ............................................................" 10

     superiore ai 50 decimetri quadrati:

     per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato ...................................." 15

     La tassa è annuale e vale per l'anno solare in cui è pagata e non può essere superiore a L. 1000.

     2) Avvisi luminosi o illuminati o che siano comunque resi visibili di notte:

     a) per gli avvisi non contenenti più di cinque annunzi:

     per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione ................................................................................L. 15

     b) per gli avvisi concernenti più di cinque e non oltre dieci annunzi distinti: il doppio della tassa di cui alla lettera a);

     c) per gli avvisi concernenti più di dieci e non oltre venti annunzi distinti: il triplo della tassa di cui alla lettera a);

     d) per gli avvisi contenenti oltre venti annunzi distinti: il quadruplo della tassa di cui alla lettera a).

     La tassa è semestrale, vale per l'intero semestre dell'anno solare e non può essere superiore a L. 1500 per ogni avviso.

     3) Avvisi luminosi: ottenuti sia a mezzo di proiezioni intermittenti e successive sopra un trasparente, od altro apparecchio, sia a mezzo di combinazioni di punti luminosi anche suscettibili di formare successivamente le diverse lettere dell'alfabeto sullo stesso spazio, sia a mezzo di altro procedimento analogo ed avvisi esposti a mezzo di palloni frenati:

     per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di dimensione, qualunque sia il numero degli avvisi .................................................................................................L. 100

     La tassa è mensile.

     4) Proiezioni pubblicitarie cinematografiche:

     tassa dovuta ....................................................................................................L. 12

     La tassa di L. 12 per ogni cento lire è dovuta sul corrispettivo pattuito per le proiezioni.

     5) Tabelle e targhe, concernenti i divieti di caccia, affissioni di transito e simili e la natura, la libertà e la sicurezza delle private proprietà (si applicano a seconda dei casi le tasse di cui ai numeri 1, 2 e 3).

 

          Art. 18.

     A decorrere dal 1° giugno 1947, le targhe e placche distribuite dalle società di assicurazione ed affisse al pubblico sui fabbricati e sulle cose assicurate, sono soggette alla tassa graduale di bollo di lire una per mille.

     La suddetta tassa, da corrispondersi in modo virtuale, è liquidata sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettua la distribuzione delle targhe e placche.

 

          Art. 19.

     La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall'art. 87 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è dovuta in misura proporzionale ed è determinata in L. 3 per ogni cento lire o frazione di cento lire del costo della inserzione, ed è comprensiva di quella di quietanza.

     Qualora l'importo complessivo di tassa dovuto presenti da ultimo la frazione di lira, questa deve essere arrotondata a L. 1.

 

          Art. 20.

     La tassa fissa di bollo di L. 30 prevista dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, per ogni ricorso straordinario al Capo dello Stato è aumentata a L. 100.

 

          Art. 21.

     La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari è stabilita per ogni foglio in L. 80, da corrispondersi mediante carta bollata.

 

          Art. 22.

     Il limite di esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 165 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è elevato da L. 50 a L. 1000.

     E' elevato da L. 500 a L. 150.000 il limite di esenzione per gli atti in materia di pensioni di cui all'art. 181 della anzidetta tariffa.

     Sono elevati da L. 300.000 a L. 3.000.000 i limiti di esenzione di cui agli articoli 49 e 50 della tariffa allegato B alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, previsti per gli atti costitutivi e gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole e di mutua assicurazione.

 

          Art. 23.

     La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per biglietto dell'art. 117, n. 1, della tariffa allegato A legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni è soppressa.

     Le citazioni nei procedimenti innanzi ai giudici conciliatori sono soggette alla tassa fissa di L. 16 per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

     La tassa fissa di bollo prevista dal citato art. 117, n. 2, è determinata in L. 16, per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

     Le tasse di bollo previste dal successivo n. 3, lettere a), b), c), sono soppresse.

     I decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze, ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell'interesse del mandante ai termini dell'art. 319 C.P.C., sono soggetti alla tassa fissa di L. 24 da corrispondersi mediante carta bollata.

     Le tasse fisse di bollo previste dall'art. 118, n. 1 e n. 3 dall' art. 119, n. 1 e n. 2 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, per le citazioni per biglietto e per le citazioni riassuntive rispettivamente nei procedimenti innanzi i pretori ed innanzi i Tribunali e le Corti di appello in materia civile sono soppresse.

     Le citazioni avanti i pretori e quelle avanti i Tribunali e le Corti d'appello sono rispettivamente soggette alla tassa fissa di bollo di L. 40 e di L. 60 da corrispondersi mediante carta bollata o marche.

 

          Art. 24.

     Le tasse fisse di bollo stabilite dall'art. 6 (2° comma) del regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, sono aumentate come segue:

     a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 40;

     b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 80;

     c) per ogni causa civile innanzi alle Corti d'appello L. 120.

 

          Art. 25.

     Le tasse fisse e graduali previste dagli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7 della tariffa allegato A della legge sul bollo 30 dicembre 1929, n. 3268, per le sentenze e per i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 737 C.P.C. sono quadruplicate.

 

          Art. 26.

     Le tasse fisse da corrispondersi per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'art. 122, n. 2, lettere b) e c) della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni sono aumentate rispettivamente a L. 300 ed a L. 120.

     Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere b) e c) del detto art. 122, sono aumentate a L. 150 ed a L. 100.

 

          Art. 27.

     Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall'art. 137, n. 1, lettere a) e b), 138 e 140 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono quadruplicate.

 

          Art. 28.

     Le tasse di bollo sugli atti dei Tribunali militari di cui al regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 834, e successive modificazioni, sono stabilite come segue, restando invariate le attuali norme circa il modo di pagamento delle tasse:

     1) sentenze dei Tribunali militari:

     a) in caso di condanna alla pena dell'arresto o della ammenda: tassa fissa L. 300;

     b) in caso di condanna alla pena della reclusione militare o ad altre pene: tassa fissa L. 600;

     c) in caso di rigetto e di inammissibilità del ricorso della parte privata sulle sentenze del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 200;

     2) se i condannati con una sola sentenza sono due: le tasse di cui al n. 1 sono aumentate della metà;

     3) se i condannati sono tre o più: le tasse di cui al n. 1 sono raddoppiate;

     4) decreti penali dei Tribunali militari, per ogni persona condannata: tassa fissa L. 200;

     5) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

     6) copie degli atti rilasciati per uso privato dalla cancelleria dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

     7) atti di cauzione dell'Amministrazione della giustizia militare: tassa fissa L. 60;

     8) verbali di cauzione per libertà provvisoria senza riguardo al numero dei fogli:

     a) se la cauzione è prestata dall'obbligato principale: tassa fissa L. 32;

     b) se la cauzione è prestata da una o più persone cumulativamente a favore di una terza persona, per ogni mille lire o frazione di mille lire: tassa graduale L. 6;

     9) atti e relative copie per pagamenti rateali di multa e spese di giustizia dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari: tassa fissa L. 60;

     10) ricorsi per riconoscimenti di validità ed idoneità delle rendite dotali, costituite in occasione del matrimonio degli ufficiali e quelli relativi alla liberazione di vincoli posti in qualsiasi tempo: tassa fissa L. 80;

     11) provvedimenti di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e quelli relativi alle rendite dotali costituite sotto l'impero delle leggi precedenti:

     a) quando l'oggetto del provvedimento abbia un valore non superiore alla rendita lorda di L. 3000: tassa fissa L. 200;

     b) quando il valore supera la rendita lorda di L. 3000 nominali: tassa fissa L. 400;

     c) in entrambi i casi è dovuto il diritto fisso a favore della cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 50;

     12) provvedimenti di cui al n. 11 e relative copie rilasciate dalla cancelleria del Tribunale Supremo militare: tassa fissa L. 80;

     13) atti relativi alla costituzione della dote militare: sono dovute le tasse ordinarie di bollo.

 

          Art. 29.

     Sono escluse dall'aumento di cui all'art. 2 del presente decreto le tasse di bollo previste dagli articoli 49, 55 e 88 della tariffa allegato A alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni.

 

          Art. 30.

     L'art. 66 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 31.

     L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 32.

     Il contributo annuo dovuto dallo Stato ai termini dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, aumentato a L. 2.000.000 in virtù dell'articolo 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è elevato a L. 4.000.000, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

 

          Art. 33.

     La misura dell'aggio concessa a favore dei rivenditori di generi di monopolio, attualmente prevista dall'art. 16, lettera A), del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89, è fissata nella misura del 3 per cento per qualsiasi importo di valori bollati prelevati.

     La disposizione prevista dalla lettera E) dello stesso art. 16, con la quale accordavasi un aggio a favore di privati per l'acquisto di marche doppie per l'imposta generale sull'entrata è abrogata.

 

          Art. 34.

     La carta bollata a tassa fissa, i moduli, i registri stampati su carta libera già bollati in modo straordinario, che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, o se adoperati abbiano fogli ancora in bianco, potranno adoperarsi previa l'integrazione della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

     L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

     In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi parte della data ed una parte della firma.

     La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

 

          Art. 35.

     Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.