§ 27.6.195 - Circolare 27 settembre 1993, n. 12.
Modalità di applicazione della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1993/94.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:27/09/1993
Numero:12

§ 27.6.195 - Circolare 27 settembre 1993, n. 12. [1]

Modalità di applicazione della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1993/94.

(G.U. 23 ottobre 1993, n. 250).

 

     Le disposizioni relative alle modalità di applicazione della misura in causa impongono, in linea di principio, l'obbligo della consegna in distilleria di tutti i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve, anche se queste hanno dato luogo a prodotti diversi dal vino come, ad esempio, i succhi d'uva.

     Le disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione a valere per la campagna vitivinicola 1993-94 sono contenute nel Regolamento del consiglio n. 822/87 (art. 35) e nei regolamenti applicativi della commissione n. 3105/88 modificato da ultimo dal Regolamento n. 3186/92 (che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del precitato Regolamento CEE n. 822/87) e n. 2093/93 del 28 luglio 1993 che fissa i prezzi di acquisto, gli aiuti nonché certi altri elementi applicabili, per la campagna 1993-94, alle misure di intervento nel settore vitivinicolo.

     Completa il quadro normativo in materia il Decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1990) recante norme nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Si ritiene opportuno sottolineare che l'assolvimento della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione o "prestazione obbligatoria" costituisce uno dei presupposti indispensabili perché i produttori vinicoli possano usufruire delle diverse misure di intervento previste in loro favore.

     Quindi, per poter accedere agli interventi previsti per la prossima campagna vitivinicola 1994-95 è indispensabile che ciascun produttore dimostri di aver effettuato correttamente la "prestazione obbligatoria" relativa alla campagna in corso. Il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della "prestazione obbligatoria" (vinacce, fecce e, se del caso, vino) è stabilito dal predetto art. 35 del Regolamento CEE n. 822/87 ed è, per la campagna 1993-94, di 0,82 ECU, per grado alcol contenuto in ogni quintale di sottoprodotto o ettolitro di vino, resi franco impianto del distillatore, pari al 26% del prezzo di orientamento dei vini da tavola.

     Per quanto attiene al tasso di conversione in moneta nazionale del prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della "prestazione obbligatoria" nonché degli aiuti comunitari previsti per la misura in causa e il prezzo dei prodotti della distillazione eventualmente ceduti all'organismo di intervento si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni di cui al Regolamento CEE della commissione n. 1068/93 del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo e, in particolare, dal Regolamento CEE della commissione n. 2192/93 del 28 luglio 1993 relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo.

     Dette disposizioni prevedono per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del Regolamento CEE n. 822/87 che il tasso di conversione da utilizzare è quello in vigore il 1 settembre della campagna considerata. Per la campagna 1993-94 il tasso di conversione da utilizzare è, pertanto, 1 ECU = L. 2.166,58. Ne consegue che il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della prestazione obbligatoria precedentemente indicata in 0,82 ECU è pari a L. 1.776,59.

     1. Modalità di assolvimento della prestazione obbligatoria. Chiunque proceda alla vinificazione, sia esso persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, è tenuto alla "prestazione obbligatoria". Nel caso di vinificazione a partire da uve, l'obbligo in questione si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati ad un distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce e, se del caso, il vino di propria produzione aventi, complessivamente, un contenuto in alcole non inferiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

     La gradazione del vino prodotto è determinata forfettariamente come in appresso specificato. Nel caso di vinificazione a partire da mosti parzialmente fermentati o da vino nuovo ancora in fermentazione l'obbligo si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati in distilleria le fecce e, se del caso, vino di propria produzione, per un volume di alcole pari, almeno, al 5% di quello contenuto nel vino prodotto. va, inoltre, precisato che per i produttori obbligati il volume di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino di propria produzione consegnato all'industria dell'aceto, è detratto dal quantitativo di alcole contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in causa.

     Nel caso di consegna di vino all'industria dell'aceto, il produttore vinicolo dovrà farsi rilasciare dal titolare dell'acetificio due copie della bolletta di consegna - contenente, gli elementi di cui al mod. A annesso alla presente - delle quali una va tenuta a disposizione degli organi di controllo e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti a favore del settore vitivinicolo. Per il suddetto vino consegnato all'acetificio non è previsto alcun intervento comunitario.

     La consegna in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione o il loro ritiro sotto controllo deve avvenire: per le vinacce, entro il termine di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con Decreto prefettizio, per le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini. Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o all'acetificio per adempiere l'obbligo di che trattasi, non può essere distillato o trasformato in aceto prima del 1 gennaio della campagna in questione.

     Le consegne anzidette devono avvenire entro il mese di luglio 1994 e la distillazione relativa deve concludersi entro il 31 agosto successivo. Per la determinazione del volume di alcole da consegnare in assolvimento dell'obbligo, la gradazione alcolometrica del vino da prendere in considerazione è fissata in gradi: 9 per la zona C/I; 9,5 per la zona C/II; 10 per la zona C/III. Si ricorda che il vino da tavola eventualmente consegnato alla distillazione a completamento dell'obbligo dovrà essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr per ogni quintale, come previsto dal Decreto ministeriale 20 maggio 1986.

     2. Esenzione dall'obbligo - riduzione della percentuale dell'obbligo - deroghe.

     a) I produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna vitivinicola non ottengono un quantitativo di vino e/o di mosto superiore a 25 ettolitri, hanno la facoltà di non consegnare alla distillazione i relativi sottoprodotti. Ciò significa che, anche i produttori che hanno ottenuto un volume di vino inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono consegnare alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.

     b) La percentuale dell'obbligo del 10% è ridotta: al 7% per i produttori dei vini d.o.c. e d.o.c.g. bianchi relativamente alla parte del loro raccolto che può beneficiare di tale menzione. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che quando tali vini vengono ottenuti da prodotti intermedi (mosti, mosti parzialmente fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna riduzione è prevista a favore del vinificatore al quale, pertanto, rimane l'obbligo di consegnare il 5%.

     Resta inteso che a carico del fornitore dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare alla distillazione i sottoprodotti (vinacce) o di effettuare il ritiro sotto controllo nei casi previsti; al 5% per i produttori vinicoli che consegnano le vinacce per l'estrazione della enocianina. In tal caso è da tener presente che: la riduzione si applica soltanto per il quantitativo di vinacce destinato alla produzione di enocianina, fermo restando l'obbligo del 10% per la restante parte; l'eventuale alcole ottenuto dalle vinacce, che hanno formato oggetto della estrazione di enocianina, non può essere computato ai fini dell'adempimento dell'obbligo; a zero per i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, che hanno prodotto i vini stessi a partire da mosti di uva parzialmente fermentati acquistati e che abbiano subito trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

     c) Possono svincolarsi dall'obbligo della consegna dei sottoprodotti in distilleria: i produttori vinicoli delle isole minori (esclusi, quindi, i produttori della Sicilia e Sardegna); i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna in causa, sia stata superiore ai 25 hl ma non superiore ai 40 hl di vino, a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano ritirati sotto controllo.

     A tale fine, i produttori interessati debbono comunicare all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantità e qualità nonché la data fissata per l'esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano, almeno settantadue ore prima.

     Si richiama l'attenzione degli interessati su talune disposizioni e interpretazioni comunitarie in base alle quali la "prestazione obbligatoria" viene assolta, in taluni casi, consegnando ad un distillatore riconosciuto soltanto i sottoprodotti della vinificazione anche se contenenti alcole in misura inferiore alla prevista percentuale dell'obbligo del 10%. tali disposizioni riguardano i sottoprodotti relativi: ai vini ottenuti dalle uve da mensa (art. 36 del Regolamento CEE n. 822/87); ai succhi d'uva, ai mosti concentrati, ecc.; ai vini da tavola avviati alla distillazione obbligatoria per i quali il produttore assolve l'obbligo con la sola consegna dei sottoprodotti (art. 39 del Regolamento CEE n. 322/87). si ricorda, altresì, che in base ad una interpretazione della commissione CEE, i maggiori volumi di vino ottenuti dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolico del vino o per la sua edulcorazione, non sono assoggettati al regime della prestazione obbligatoria. Ciò significa, ad esempio, che se un produttore di vino arricchisce una partita di 100 hl di mosto o edulcora 100 hl di vino impiegando 5 hl di mosto concentrato o mosto concentrato rettificato, ottenendo così 105 hl di vino, l'obbligo dovrà riguardare unicamente i 100 hl del prodotto base e non già gli altri 5 hl. i mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati non sono, infatti, considerati prodotti di base per l'elaborazione di vino bensì prodotti utilizzabili nel quadro delle pratiche enologiche consentite per aumentare il grado alcolico dei vini o per la loro edulcorazione.

     3. Natura dei sottoprodotti da consegnare alla distillazione o destinati al ritiro sotto controllo. Le caratteristiche minime che i sottoprodotti della vinificazione devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti: le vinacce, ottenute da uve delle zone viticole C/I, C/II, C/III, devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per quintale; le fecce di vino ottenute da uve delle zone viticole C/I, C/II, C/III, devono contenere almeno quattro litri di alcole per quintale ed il 45% di umidità.

     Si ricorda, inoltre, che il contenuto in alcole dei sottoprodotti avviati alla distillazione e quello ottenibile dalla loro distillazione devono riflettere la realtà. I sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono possedere almeno: per le vinacce di uva: 2,1 litri di alcole per quintale nel caso di v.q.p.r.d. bianchi; 3 litri di alcole per quintale negli altri casi; per le fecce di vino: 3,5 litri di alcole per quintale nel caso di v.q.p.r.d. bianchi; 5 litri di alcole per quintale negli altri casi. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del Decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1992, che ha modificato l'art. 1 del Decreto ministeriale 16 ottobre 1969, le fecce liquide e semiliquide destinate alle distillerie o a stabilimenti non enologici devono contenere da 5 a 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto.

     Il rivelatore deve essere aggiunto alle fecce stesse dopo essere stato opportunamente sciolto in una quantità di acqua strettamente necessaria per la solubilità del sale e per il trattamento del sottoprodotto stesso. I produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce) che non possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli ad utilizzazioni diverse dalla distillazione o al ritiro sotto controllo. In tal caso, il produttore dovrà assolvere il proprio obbligo consegnando in distilleria vino da tavola di propria produzione.

     4. Regime dei prezzi di conferimento dei prodotti alla distillazione e dei relativi aiuti. Il prezzo di cessione dei prodotti (vinacce, fecce e, se del caso, vino) che i distillatori sono tenuti a pagare ai produttori vinicoli per la materia prima consegnata in assolvimento della "prestazione obbligatoria", è stato fissato, come precisato in precedenza, a 0,82 ECU, pari a l. 1.776,59 per grado alcole contenuto in ogni quintale di sottoprodotto o di ettolitro di vino, resi franco distilleria. Il distillatore che ha ottenuto acquavite di vinaccia o di vino (rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento CEE n. 1576/89) o alcole neutro (rispondente alla definizione di cui all'allegato del Regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali di distillazione) o alcole grezzo (avente, almeno, un titolo alcolometrico di 52% vol.) può beneficiare del se seguente aiuto: 0,48 ECU, pari a l. 1.039,90% vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalle distillazioni allorché trattasi di alcole neutro; 0,25 ECU, pari a l. 541,64 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione allorché trattasi di acquavite di vinaccia o grappa; 0,23 ECU, pari a l. 498,31 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione allorché trattasi di acquavite di vino; 0,37 ECU, pari a l. 801,63 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione quando trattasi di alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.

     5. Regime dei prezzi di conferimento all'A.I.M.A. dell'alcole ottenuto.

     Il distillatore può consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto dalla distillazione, purchè avente una gradazione di almeno 92% vol. entro il 30 novembre 1994. In proposito si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni comunitarie relative alla misura in causa per la campagna 1993-94. Dette disposizioni prevedono che i prodotti ottenuti dalle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del Regolamento n. 822/87 eventualmente consegnati all'organismo di intervento saranno pagati da quest'ultimo al prezzo previsto per l'alcole greggio.

     Ciò significa che anche l'alcol neutro, eventualmente consegnato all'organismo di intervento, sarà pagato allo stesso prezzo previsto per l'alcool greggio e cioè 1,33 ECU pari a l. 2.881,55 % vol. di alcool per ettolitro. Nel caso in cui il distillatore consegni l'alcole all'organismo di intervento dopo che ha ottenuto per lo stesso alcole l'aiuto comunitario, l'A.I.M.A. corrisponderà il prezzo fissato per il conferimento di tale prodotto, come dianzi precisato, diminuito dell'aiuto già versato. Il prezzo di acquisto è pagato da parte dell'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.

     6. Modalità di pagamento del prezzo minimo di cessione dei sottoprodotti, dell'aiuto comunitario nonché del prezzo di cessione dell'alcole all'A.I.M.A.

     a) Il prezzo dei prodotti consegnati in distilleria, in adempimento della "prestazione obbligatoria" mediante la consegna delle vinacce, delle fecce e, se del caso, del vino da tavola, è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi dal giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita dei suddetti prodotti. Tuttavia il produttore ed il distillatore possono convenire: che il distillatore versi al produttore entro tre mesi dalla consegna delle "prestazioni viniche", un acconto pari all'80% del relativo prezzo di acquisto oppure che l'acconto stesso sia versato, al più tardi, entro un mese dalla presentazione della fattura. In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte produttori vinicoli singoli o associati, la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto suddetto può essere fornita con apposita documentazione sostitutiva quale, ad esempio, una dichiarazione da cui risulti che il conferente è socio della cooperativa. In entrambi i casi il saldo deve essere versato al produttore entro il 30 novembre 1994.

     b) Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto deve presentare, entro il 31 dicembre 1994, una domanda all'A.I.M.A. alla quale, oltre agli altri documenti previsti dalla anzidetta azienda, devono essere allegati: una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto dei sottoprodotti o del vino che gli sono stati consegnati per la distillazione o un riepilogo degli stessi completato con la data di introduzione in distilleria degli stessi prodotti, un certificato rilasciato dall'utf competente per territorio da redigere in conformità al modello b allegato alla presente circolare.

     Il versamento dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A. al distillatore è, inoltre, subordinato alla condizione che lo stesso fornisca nei tre mesi che seguono la presentazione della domanda, la prova di aver pagato al produttore l'acconto dell'80% del prezzo di acquisto dei sottoprodotti o del vino mediante presentazione della fattura relativa alla cessione dei sottoprodotti o del vino, dalla quale risulti la quantità ceduta ed il corrispondente monte gradi. Tali fatture devono essere accompagnate da una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuto pagamento medesimo. La firma del produttore dichiarante deve essere autenticata nelle forme di legge. In alternativa alla anzidetta dichiarazione del produttore, il distillatore può costituire una cauzione in favore dell'A.I.M.A. pari, almeno, al 110% dell'aiuto richiesto. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dovrà essere fornita dal distillatore entro il 31 marzo 1995. L'A.I.M.A. dovrà liberare la cauzione entro tre mesi dalla presentazione della prova, da parte del distillatore, di aver pagato il prezzo di cessione al produttore.

     c) Il distillatore che intenda cedere all'A.I.M.A. l'alcole della distillazione in questione deve presentare a detta azienda apposita domanda alla quale, oltre ai documenti richiesti dalla stessa, devono essere allegati: il riepilogo delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro delle materie prime, serie c, mod. 41 d. II, il certificato dell'UTF competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare (allegato b).

     7. Altri adempimenti del distillatore.

     Il distillatore entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di introduzione in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione e/o del vino in assolvimento della "prestazione obbligatoria", deve rilasciare un'attestazione, mediante bolletta, che contenga almeno gli elementi del modello C annesso alla presente circolare.

     Le suddette bollette dovranno essere compilate in cinque esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi; il quarto per il comune competente per territorio; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

     8. Bollette di consegna.

     Come dianzi precisato, le bollette di consegna che le aceterie e le distillerie sono tenute a rilasciare al produttore vinicolo, quale prova dell'avvenuta consegna dei prodotti vinicoli a titolo di "prestazione obbligatoria", devono contenere, almeno, gli elementi di cui al modello a e del modello c, allegati alla presente circolare. Ciò significa che i relativi modelli da utilizzare, sia da parte delle aceterie (mod. a) sia da parte delle distillerie (mod. c) potranno avere anche una veste tipografica diversa.

     9. Elaborazione del vino alcolizzato.

     Il vino eventualmente da consegnare in adempimento della "prestazione obbligatoria" può essere trasformato in vino alcolizzato. Le norme che disciplinano la elaborazione dei vini alcolizzati sono contenute negli articoli 25 e 26 del Regolamento CEE n. 2046/89 del consiglio relativo alle regole generali di distillazione e, per quanto riguarda la distillazione in questione nel Regolamento CEE della commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, e successive modifiche.

     Si ricorda, inoltre, che con la circolare n. 10 del 2 luglio 1989 e con la lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. f/435, sono state emanate dalla scrivente le norme relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

     10. Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2046/89, i produttori vinicoli soggetti all'obbligo di che trattasi e che abbiano consegnato, entro i termini previsti, almeno il 90% del prodotto corrispondente al proprio obbligo, possono soddisfare l'obbligo stesso, consegnando il quantitativo residuo entro il 30 aprile 1995. Le quantità di vino avviate alla distillazione devono essere distillate entro il 31 maggio 1995 ed i relativi prodotti della distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. entro il 30 giugno 1995.

     Il prezzo di acquisto del vino da tavola nonché il prezzo dell'alcole eventualmente consegnato all'A.I.M.A. sono, in tal caso, diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la stessa distillazione, per la produzione di alcole neutro.

     11. Sanzioni comunitarie e nazionali.

     Il produttore che non assolve all'obbligo di cui trattasi non può accedere agli interventi comunitari previsti nel corso della campagna successiva. Il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte del distillatore, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento n. 2046/89, può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 6 e 9, del Decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460, chiunque: trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione sancito dall'art. 35 del Regolamento n. 822/87; non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento n. 2046/89 e nel Decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986 circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

     Inoltre ai distillatori che non adempiano ai propri obblighi entro i termini stabiliti sarà ridotto l'aiuto loro dovuto nel modo seguente: per quanto concerne la data di pagamento al produttore del prezzo minimo, l'aiuto sarà diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un mese.

     Se il ritardo supera il mese l'aiuto non sarà versato; per quanto riguarda: a) la comunicazione circa la prova del pagamento del prezzo minimo; b) la presentazione della domanda dell'aiuto; c) la consegna dell'alcole all'A.I.M.A., l'aiuto, in tutti gli anzidetti casi, sarà diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato; per quanto attiene la data di comunicazione dei quantitativi dei prodotti distillati e dei relativi prodotti ottenuti dalla distillazione stessa al distillatore che non rispetta i termini previsti l'aiuto relativo sarà diminuito dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

     In tutti i casi sopra elencati, qualora l'aiuto sia stato accordato anticipatamente, il recupero verrà effettuato sulla cauzione costituita in favore dell'A.I.M.A. i destinatari della presente circolare sono vivamente pregati di dare la massima diffusione al contenuto della stessa affinché i produttori vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano tempestiva e completa conoscenza delle disposizioni che regolano la materia e delle sanzioni in vigore a carico di chiunque contravvenga alle disposizioni medesime.

 

 

Modello a bolletta di consegna [1]

Bolletta n.........

Settore soggetto alla prestazione obbligatoria [2]...

con residenza o sede in .................. ha consegnato

in data odierna all'acetificio..........................

le seguenti quantità di vino hl ... del tipo...........

provenienti dalla zona [3] .............. con gradazione effettiva di...per complessivi gradi alcole ...... per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo.

estremi della bolletta di accompagnamento...............

........................................................

estremi della dichiarazione di produzione [4]...........

........................................................

data,..............................

per l'acetificio

.......................

il conferente

......................

 

 

[1] la bolletta va compilata in quattro esemplari: il primo ed il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi; il quarto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio. [2] indicare le generalità o la ragione sociale.

[3] indicare la zona: C/IB o C/II o C/III.

[4] indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

 

Allegato B

Schema di certificazione per l'alcole ottenuto dalla distillazione delle materie prime (vinacce, fecce di vino, vino) conferite dai produttori obbligati al soddisfacimento della prestazione obbligatoria (art. 35 del Regolamento CEE n. 822/87).

(Omissis)

 

 


[1] Emesso dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.