§ 1.6.422 - Regolamento 7 ottobre 1988, n. 3105.
Regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/10/1988
Numero:3105


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce:
Art. 2.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 3 del [...]
Art. 3.      1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è almeno pari:
Art. 4.      Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 2, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in [...]
Art. 5.      Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti [...]
Art. 6.      1. Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, è [...]
Art. 7.      I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più [...]
Art. 8.      1. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da lui prodotto, diminuito [...]
Art. 9.      Conformemente alla deroga prevista all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini contemplati da detto articolo possono circolare: - a destinazione di un ufficio [...]
Art. 10.      1. I prezzi d'acquisto previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 5 bis e dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati ogni anno anteriormente al 1 agosto [...]
Art. 11. 
Art. 12.      1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.
Art. 13. 
Art. 14.      1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.
Art. 15.      1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per [...]
Art. 16.      1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli [...]
Art. 17.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle informazioni previste all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i quantitativi di vino, di fecce e di vino [...]
Art. 18.      Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento, è compreso tra il 1 settembre e [...]
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.422 - Regolamento 7 ottobre 1988, n. 3105.

Regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.

(G.U.C.E. 8 ottobre 1988, n. L 277).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce:

     1) nel titolo I le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

     2) nel titolo II le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;

     3) nel titolo III le disposizioni comuni alle distillazioni di cui ai titoli I e II.

TITOLO I

Distillazione di cui all'articolo 35

del regolamento (CEE) n. 822/87

 

     Art. 2.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all'articolo 3, entro e non oltre il 31 luglio della campagna in questione:

     - la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto;

     - eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

     2. Nella parte italiana delle zone viticole C e nella zona viticola del Portogallo, i produttori soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 possono svincolarsi da tale obbligo avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non più di 40 ettolitri di vino [1].

 

     Art. 3.

     1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è almeno pari:

     - al 10% del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve;

     - al 5% del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.

     2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta:

     - al 5% per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;

     - al 7% per i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione.

 

     Art. 4.

     Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 2, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a:

     - 8,5% per la zona B;

     - 9,0% per le zone C I;

     - 9,5% per la zona C II;

     - 10,0% per le zone C III.

Tuttavia, qualora i risultati qualitativi del raccolto lo rendessero necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto di questi risultati. Essi possono essere inoltre modificati per le unità amministrative, o parti di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi della legislazione nazionale.

 

     Art. 5.

     Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie:

     A. Vinacce di uva:.

     - nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per quintale,

     - nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate fra le varietà di vite, per l'unità amministrativa in questione, come varietà di uva da tavola o come varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino; 2,8 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione;

     B. fecce di vino:

     - nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per quintale, 45% di umidità;

     - nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per quintale, 45% di umidità.

 

     Art. 6.

     1. Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato a: - vinacce di uva:

2,1 litri per quintale nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;

3 litri per quintale negli altri casi;

     - fecce di vino:

3,5 litri per quintale nel caso dei v.q.p.r.d. bianchi;

5 litri per quintale negli altri casi.

     2. Qualora i ritiri sotto controllo riguardino esclusivamente le vinacce di uva, i sottoprodotti della vinificazione devono presentare almeno le caratteristiche medie che seguono:

     - vinacce di uva: 2 litri di alcole puro/quintale,

     - fecce di vino: 3 litri di alcole puro/quintale e 45% di umidità.

     3. [2].

TITOLO II

Distillazione di cui all'articolo 36

del regolamento (CEE) n. 822/87

 

     Art. 7.

     I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più tardi il 31 luglio della campagna in questione.

Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno della campagna in questione.

 

     Art. 8.

     1. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da lui prodotto, diminuito del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione. Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad una cantina sociale, la diminuzione di 10 ettolitri di cui al primo comma si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantitativi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna.

     2. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito:

     - del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 3,

     - del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione. Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

     3. Per ciascuna unità amministrativa, per quanto concerne i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate ad un'altra utilizzazione, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole:

     - dalla 1974/75 alla 1979/80 nella Comunità composta da dieci Stati membri,

     - dalla 1978/79 alla 1983/84 in Spagna,

     - dalla 1988/89 alla 1993/94 in Austria [3]. Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine. Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è fissato dagli Stati membri in questione stabilendo, per lo stesso periodo di riferimento di cui allo stesso comma, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione. A partire dalla campagna 1998/1999, in deroga al disposto del terzo comma, per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, gli Stati membri sono autorizzati, per i produttori che abbiano beneficiato a partire dalla campagna 1997/1998 del premio di abbandono definitivo previsto dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, per una parte della superficie viticola dell'azienda, a mantenere durante le cinque campagne successive alla campagna dell'estirpazione, il quantitativo normalmente vinificato allo stesso livello di prima dell'estirpazione [4].

     4. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui all'articolo 7 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3929/87, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che figurano in tale dichiarazione.

 

     Art. 9.

     Conformemente alla deroga prevista all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini contemplati da detto articolo possono circolare: - a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità,

     - a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

     Art. 10.

     1. I prezzi d'acquisto previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 5 bis e dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati ogni anno anteriormente al 1 agosto per la campagna successiva.

     2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ciascuna partita di prodotto consegnato entra in distilleria. Tuttavia, per la distillazione contemplata all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distillatore e il produttore possono convenire

     - che il distillatore versi al produttore entro tre mesi dalla consegna dei prodotti un acconto corrispondente all'80% del prezzo d'acquisto, oppure

     - che l'acconto di cui al primo trattino sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa prima della fine della campagna.

Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 30 novembre successivo.

 

     Art. 11. [5]

     1. Gli importi degli aiuti di cui all'articolo 35, paragrafo 6, primo trattino e all'articolo 36, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati ogni anno anteriormente al 1 agosto per la campagna successiva.

Contemporaneamente sono fissati anche gli importi degli aiuti applicabili nei casi in cui si ricorra all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

     2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la domanda e la documentazione previste dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

     3. La presentazione della prova di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2179/83 può essere sostituita dalla prova del deposito di una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è pari al 110% dell'aiuto richiesto.

In questo caso il distillatore deve presentare all'organismo d'intervento, entro il 31 marzo successivo alla campagna considerata, la prova di aver versato l'intero prezzo di acquisto previsto all'articolo 10. Nel termine di tre mesi dalla presentazione della prova l'organismo d'intervento svincola la cauzione [6].

     4. Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto.

     5. [7].

     6. Qualora si accerti che il distillatore non ha versato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1 giugno successivo alla campagna considerata, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

 

     Art. 12.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

     2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere distillato soltanto a partire dal 1 gennaio della campagna in questione.

     3. Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà e uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol.

     4. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

 

     Art. 13. [5]

     1. La consegna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol si effettua entro il 30 novembre successivo alla campagna considerata oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dalla competente autorità nazionale.

     2. I prezzi da pagare al distillatore per l'alcole neutro e per gli altri prodotti della distillazione che possono essere conferiti agli organismi d'intervento sono fissati ogni anno anteriormente al 1 agosto per la campagna successiva, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 6, fatti salvi i necessari adeguamenti [6].

     3. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.

 

     Art. 14.

     1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Tuttavia, non è versata alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

     2. Alla partecipazione di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 15.

     1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio della campagna in questione.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

     2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1 gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

     3. L'elaborazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 luglio della campagna in questione.

La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

     4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

     5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, entro il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, una domanda all'organismo d'intervento competente allegando la prova del deposito della cauzione prevista dall'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83. L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione [8].

     6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata solo se, entro i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, è presentata all'organismo d'intervento competente la documentazione prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita la documentazione richiesta.

Qualora si accerti che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1 luglio della campagna successiva a quella della consegna del vino, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore [9].

 

     Art. 16.

     1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

     1 bis. Qualora il distillatore non adempia gli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente:

     a) per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, l'aiuto è diminuito dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Oltre il mese l'aiuto non viene più versato;

     b) per quanto riguarda:

     - la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto, di cui all'articolo 11, paragrafo 3,

     - la presentazione della domanda di aiuto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 15, paragrafo 5,

     - la consegna dell'alcole, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'aiuto è diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato;

     c) per quanto riguarda:

     - l'invio di una distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti, di cui all'articolo 12, paragrafo 4,

     - l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato di cui all'articolo 15, paragrafo 4, l'aiuto è diminuito dello 0.1%per ogni giorno di ritardo.

Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata [1]0.

     2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

 

     Art. 17.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle informazioni previste all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati [1]1.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo per la campagna precedente, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.

 

     Art. 18.

     Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento, è compreso tra il 1 settembre e il 31 luglio della campagna in questione.

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3186/92.

[2] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2425/90 e abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2365/95.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 194/98.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2352/89.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[7] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2352/89.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2352/89.

[9] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2352/89 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[1]10 Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2182/91.

[1]11 Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2352/89.