§ 98.1.43856 - Circolare 12 luglio 2001, n. 27 .
Disposizioni in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/07/2001
Numero:27

§ 98.1.43856 - Circolare 12 luglio 2001, n. 27 .

Disposizioni in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate contributive.

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Alla Corte dei Conti 

 

All'Avvocatura dello Stato 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza  

 

sociale 

 

Al Ministero del tesoro 

 

Direzione generale 

 

A tutti i Ministeri - Gabinetto 

 

Agli Uffici provinciali I.N.P.D.A.P. 

 

Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI 

 

(per il tramite degli Uffici provinciali) 

 

Alle Corti d'Appello 

 

(per il tramite degli Uffici provinciali) 

 

Al Ministero del tesoro 

 

Servizio centrale per il sistema informativo 

 

integrato 

 

Al Ministero del tesoro 

 

II Dipartimento - Ispettorato generale per  

 

l'informatizzazione per la contabilità dello Stato 

 

Alle Università 

 

(per il tramite degli Uffici provinciali) 

 

Al Cineca 

 

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

 

Alla Cassa depositi e prestiti 

 

Al Corpo forestale dello Stato 

 

Al CNEL 

 

Ai Monopoli di Stato 

 

All'ENAV 

 

Alla Guardia di finanza 

e, p. c.: 

Alla Direzione centrale organi collegiali  

 

I.N.P.D.A.P. 

 

Ai Dirigenti generali centrali e Compartimentali  

 

I.N.P.D.A.P. 

 

Ai Coordinatori delle consulenze 

 

Professionali I.N.P.D.A.P. 

 

Alle Organizzazioni sindacali nazionali 

 

Agli Enti di Patronato 

 

Alla Associazione nazionale Comuni italiani 

 

 

Premessa

Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001, è cambiato il sistema sanzionatorio in materia contributiva.

La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000 n. 302) introduce, infatti, un nuovo regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi contributivi. Le modifiche di cui alla recente legge tendono a superare le discrasie e le problematiche ingenerate dalla previgente disciplina (L. n. 662 del 1996; L. n. 449 del 1997) con notevole ridimensionamento delle penalità previste.

Sorta dall'esigenza di semplificazione della disciplina in tema di sanzioni civili succedutasi nel tempo la nuova normativa reca, all'art. 116, comma 18, la soluzione di raccordo tra vecchio e nuovo regime normativo. Viene, infatti, espressamente previsto che per i crediti in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina ed "accertati al 30 settembre 2000" continui ad applicarsi l'apparato sanzionatorio della legge n. 662 del 1996. Specifica, poi, il disposto del medesimo comma 18, che il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi della legge n. 662 del 1996 e quanto calcolato in base alla nuova disciplina, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno.

Tale coordinamento tra le discipline succedutesi nel tempo, risponde alla finalità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento anche per il passato: al contempo aggiunge un ulteriore parametro di calcolo delle sanzioni senza rimuovere quello precedente, aggiungendo un segmento temporale governato da una differente normativa.

E, pertanto, in relazione a tutti i crediti accertati e quindi sorti dopo il 30 settembre 2000, si applica il regime normativo vigente al momento in cui si è verificato l'inadempimento; per i crediti in essere ed accertati entro il 30 settembre 2000 troverà applicazione la previgente normativa (circolare n. 64496 del 29 maggio 1997 emanata dall'I.N.P.D.A.P.).

 

 

DESTINATARI

Il nuovo regime sanzionatorio trova come destinatari (direttiva Ministero del lavoro n. 12/2001 pubblicata in Gazz. Uff. 12 giugno 2001) tutte le amministrazioni iscritte a questo Istituto.

L'Istituto annovera, tra i soggetti giuridici iscritti, da un canto le Amministrazioni dello Stato e gli enti locali riguardati dall'articolo 116, comma 11, della L. n. 388 del 2000, dall'altro gli enti iscritti in virtù di norme speciali (es. aziende municipalizzate, aziende speciali ex L. n. 142 del 1990, enti iscritti ex art. 39 della L. n. 379 del 1955 e successive modificazioni), destinatari della disciplina generale di cui all'articolo 116.

Diversi sono gli effetti sanzionatori del nuovo sistema per i soggetti indicati.

- Amministrazioni dello Stato ed Enti locali

L'intervenuta disposizione dell'articolo 116 della L. n. 388 del 2000 reca modifiche al previgente sistema sanzionatorio che con riguardo alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti locali prevedeva l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonché degli interessi legali (art. 1, comma 219, della legge n. 662 del 1996).

La novella disciplina nel rispondere all'esigenza di unificare i diversi regimi sanzionatori detta, ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo sopra citato, le nuove sanzioni in materia di omissione o evasione contributiva.

Sottolinea, poi, al comma 11, la diretta responsabilità, e quindi la sottoposizione del dirigente dell'Ufficio preposto a sanzioni disciplinari nei casi medesimi.

SANZIONI CIVILI

Gli effetti della nuova normativa decorrono a far data dal 1 gennaio 2001 (articolo 158 della L. n. 388 del 2000).

Il comma 8 dell'articolo 116 gradua, poi, le sanzioni in rapporto alla minore o maggiore gravità del comportamento omissivo delineando con maggiore precisione i caratteri della più grave violazione che va sotto il nome di evasione.

Viene, quindi, distinto:

1) caso del mancato pagamento dei contributi rilevabile dalle denunce obbligatorie e/o registrazioni obbligatorie.

In tale ipotesi e, quindi, in tutti i casi di mancato o ritardato pagamento dei crediti per contributi, debitamente notificati alle amministrazioni iscritte, è imposto il pagamento di una sanzione civile in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi stessi.

Giova far presente che a decorrere dal 15 maggio 2001, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia 10 maggio 2001, pubblicato sulla Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111 il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 4,50%.

Le sanzioni civili devono intendersi, pertanto, dovute nella misura del 10,00% in ragione d'anno (4,50 + 5,50). Le stesse non possono superare il 40% dei contributi dovuti. Al raggiungimento del tetto massimo devono essere calcolati, in esecuzione del citato articolo, gli interessi di mora di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (comma 9). Tali interessi risultano attualmente fissati all'8,40% in ragione d'anno (D.M. 28 luglio 2000, n. 602 del Ministero delle finanze - Gazz. Uff. 12 agosto 2000, n. 188).

Si evidenziano di seguito i tassi di riferimento in vigore dal 30 settembre 2000 ad oggi, precisando che le successive variazioni saranno comunicate da questa Direzione centrale:

data entrata in vigore 

tasso di riferimento 

Gazzetta Ufficiale 

fino al 5/9/2000 

4,25 

- 

6/9/2000 

4,50 

207 del 5/9/2000 

11/10/2000 

4,75 

237 del 10/10/2000 

15/5/2001 

4,50 

111 del 15/5/2001 

2) caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

Il legislatore chiarisce che si versa in tale ipotesi quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Nella nuova norma permane il riferimento dell'omissione di denunce obbligatorie; ma la lettura della norma è da intendersi nel senso che debba trattarsi di una totale omissione dei rapporti contrattuali.

Nel caso, quindi, di omessa o errata denuncia di contributi obbligatori effettuata dopo dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, ricorre l'applicazione della norma nella parte in cui prescrive una sanzione civile, sempre in ragione d'anno, pari al 30% dell'ammontare dei contributi dovuti, fino ad un massimo del 60%.

Nel caso, invece, di spontanea regolarizzazione contributiva da parte dell'amministrazione iscritta, prima, cioè di contestazioni o richieste dall'ente previdenziale (comma 8, lettera b), la sanzione diviene meno pesante. Se, infatti, la denuncia viene effettuata entro il termine di 12 mesi stabilito per il pagamento dei contributi ed il relativo pagamento avvenga entro 30 giorni dalla (auto)denuncia, le sanzioni scendono alla misura di cui al punto 1.

3) caso di mancato pagamento della contribuzione per "oggettive incertezze" connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In tal caso si applica la più lieve sanzione prevista per il caso di cui al punto 1.

- Enti iscritti alla CPDEL diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali

Il nuovo regime sanzionatorio, introdotto con la legge finanziaria 2001, trova piena applicazione nei confronti di quei soggetti giuridici diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, iscritti a questo Istituto.

Mentre, infatti, per l'espresso richiamo contenuto al comma 11, alle Amministrazioni dello Stato ed enti locali si applica il solo istituto della sanzione civile (commi 8, 9, 10, articolo 116), nei confronti degli altri enti iscritti, già destinatari di un previgente sistema sanzionatorio, trovano esecuzione anche le ulteriori disposizioni recate dalla legge in esame.

E, pertanto, ferme restando per tali enti le considerazioni su "l'an o il quantum" della sanzione già formulate con riguardo alle Amministrazioni Pubbliche statali o locali, la nuova legge estende "l'abrogazione delle sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento contributivo alle violazioni formali in materia di collocamento" (cfr. Ministero del lavoro direttiva citata).

Tale obbligo ha effetto a far data dal 1 gennaio 2001.

Per quel che qui interessa si precisa che le sanzioni civili rimangono l'unico strumento sanzionatorio extrapenale dell'inadempienza contributiva in seguito all'abrogazione della sanzione amministrativa.

SANZIONI PENALI

Il comma 19, riscrive integralmente l'articolo 37 della legge n. 689 del 1981.

Esso prevede il delitto di omissione o falsità per i casi di registrazioni o di denunce obbligatorie, nei confronti del datore di lavoro, punibile con la reclusione fino a due anni, quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti per lo stesso mese.

L'omissione assume rilevanza penale, quindi, tutte le volte in cui abbia determinato un'evasione contributiva che superi in ogni caso i 5 milioni di lire e che sia altresì superiore alla metà dei contributi dovuti.

Per quanto riguarda la fattispecie di reato di cui al riformulato articolo 37, il Ministero del lavoro ha precisato che "per il principio del favor rei" entrambi gli elementi costitutivi del reato devono ricorrere anche per le violazioni connesse antecedentemente all'entrata in vigore della legge.

Con la introdotta depenalizzazione di tutte quelle falsità od omissioni di registrazioni o denunce che comportano l'omesso versamento dei contributi per un importo mensile pari o superiore a cinque milioni di lire ma inferiore al 50% dei contributi dovuti, viene rimossa l'iniquità che caratterizzava la previgente norma là dove penalizzava le aziende di maggiori dimensioni.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali gli enti per i quali siano stati dichiarati il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa, non trovando applicazione l'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267.

Eventuali richieste di riduzione delle sanzioni, potranno essere oggetto di parere del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.

Il pagamento di contributi obbligatori effettuato in favore di altro ente previdenziale, ha ugualmente effetto liberatorio.

ADEMPIMENTI PER GLI UFFICI PROVINCIALI

Gli Uffici provinciali avranno cura di procedere secondo le seguenti modalità;

1) per gli enti soggetti al pagamento delle sanzioni in applicazione della legge n. 662 del 1996, si calcoleranno gli eventuali crediti come specificato nel precedente paragrafo, per quanto scaduto a tutto il 30 settembre 2000. Sono esentate le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) per gli enti soggetti al pagamento di ruoli e di contributi obbligatori nel periodo 1 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della legge n. 388 del 2000, con esonero delle Amministrazioni statali centrali e periferiche;

3) per tutti i versamenti, sia a fronte di ruoli emessi che per i contributi obbligatori, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2001, le disposizioni di cui all'articolo 116 della sopra citata legge, si applicano a tutti gli enti iscritti senza alcuna eccezione (quindi sia Amministrazioni statali che enti locali).

Nei casi di versamento affluito erroneamente ad altro (o da altro) ente previdenziale, gli Uffici provinciali dovranno porre in essere tutte le procedure utili al trasferimento al competente ente previdenziale o all'introito nei confronti di questo Istituto.

La presente nota dovrà essere trasmessa a tutti gli enti iscritti, sia locali che statali, con la massima cortese sollecitudine.

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

(art. 116 - commi 8, 9 e 18, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

PERIODO DI SCADENZA DEI RUOLI 

SANZIONI DOVUTE 

EFFETTI 

ESENZIONI 

 

 

 

 

Ruoli con scadenza fino al 30/9/2000 

Somme aggiuntive secondo le modalità previste dai commi da 217 a 224 art. 1 L. n. 662 del 1996 

Nessuno 

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori 

 

 

 

 

Ruoli con scadenza dal 1/10/2000 al 31/12/2000 

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/a 

Determina credito a favore dell'ente pari alla differenza fra le vecchie e le nuove sanzioni (comma18) 

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori 

 

 

 

 

Ruoli con scadenza dal 1/1/2001 

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/a 

Nessuno 

Nessuna 

 

 

 

 

Sistemazione contributiva con elenco suppletivo mod. 103/S 

Sanzioni civili nella misura prevista dalla nuova normativa - comma 8/b (se entro 12 mesi = 10,00% - oltre i 12 mesi = 30%) 

Nessuno 

Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché gli enti locali sono esonerati dal pagamento degli oneri accessori per il periodo 1/1/97 - 31/12/00 

Per eventuali chiarimenti e per quanto non specificato nella presente circolare, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dcecDIRGENinpdap.it.

Il Direttore generale

Andrea Simi

f.to Simi

Comprensiva dell'errata corrige del 20 luglio 2001 prot. n. 1716.