§ 98.1.42509 - Circolare 17 luglio 2000, n. 11 .
Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/07/2000
Numero:11

§ 98.1.42509 - Circolare 17 luglio 2000, n. 11 [1].

Prodotti soggetti a notifica di etichette ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

(G.U. 30 agosto 2000, n. 202)

 

 

Agli Assessorati alla sanità delle 

 

regioni e province autonome di 

 

Trento e Bolzano 

 

Agli Uffici di sanità marittima e aerea 

 

All'U.V.A.C. 

 

All'A.I.I.P.A. 

 

All'A.I.D.I. 

 

Alla Federsalus 

 

Agli enti ed operatori interessati 

 

 

Procedura di notifica

Come è noto, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, disciplina i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, in recepimento della direttiva 89/398/CEE.

Come precisato con la circolare 16 aprile 1996, n. 8 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 3 maggio 1996, n. 102), in attesa della prevista armonizzazione comunitaria, anche la commercializzazione di alimenti addizionati di vitamine e minerali e integratori è subordinata alla procedura prevista dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111 del 1992.

Tale procedura consiste nella trasmissione di un modello di etichetta al Ministero della sanità, Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Ufficio XII - Dietetica e nutrizione, contestualmente all'immissione in commercio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - 7 maggio 1998, n. 104) - regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 111 del 1992 - fornisce alcune ulteriori precisazioni sulle modalità di trasmissione di etichetta (art. 4), nonché sulla procedura da attuare ai fini dell'autorizzazione degli stabilimenti di produzione e di confezionamento (art. 3).

Nel corso degli ultimi anni, il numero di prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 111 del 1992 è andato progressivamente aumentando.

Al fine di soddisfare le numerose richieste che provengono dal settore produttivo e dagli organi territoriali di vigilanza, si ritiene opportuno fornire indicazioni in proposito.

È inoltre importante poter disporre di dati uniformi e completi, onde consentire in modo più agevole la pubblicazione dell'elenco dei prodotti notificati, prevista dall'art. 4 del regolamento di esecuzione.

La procedura in questione deve essere effettuata nel modo seguente:

ogni richiesta deve essere riferita ad un singolo prodotto secondo il modello allegato (allegato 1);

la trasmissione può avvenire per via postale o per consegna diretta presso la segreteria del Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

deve essere allegata ricevuta del versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni (L. 300.000 sul c.c.p. n. 11281011 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato - Viterbo, per prodotto).

Si ricorda che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 9 maggio 1994, dopo novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica, si applica la procedura di silenzio-assenso.

Nel caso di comunicazioni o rilievi da parte dell'Ufficio XII - Dietetica e nutrizione, le imprese sono invitate a dare sollecito riscontro entro e non oltre trenta giorni. In caso contrario, la notifica si intende decaduta e il prodotto non sarà inserito nell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora si richieda all'impresa di non immettere in commercio o di ritirare un prodotto, tale richiesta sarà contestualmente inviata all'Assessorato alla sanità della regione territorialmente competente per gli opportuni accertamenti.

Le imprese o gli importatori che hanno trasmesso la notifica sono tenuti a dare comunicazione tempestiva, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in questione, al Ministero della sanità della cessata produzione, importazione e commercializzazione del prodotto oggetto di notifica, ai fini dell'aggiornamento dei dati, nonché dell'elenco da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Si è rilevato infine che in molti prodotti soggetti a notifica di etichetta sono presenti ingredienti vegetali o "erbe" con modalità di denominazione non uniforme, con rischio di disorientamento dei consumatori.

In proposito, si sottolinea la necessità di utilizzare la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguita dall'indicazione della parte di pianta contenuta e l'eventuale titolazione.

La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro

Veronesi

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministero della sanità 

 

 

Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità 

 

 

pubblica veterinaria - Ufficio XII - 

 

 

Dietetica e nutrizione  

 

 

Piazza G. Marconi, 25 

 

 

00144 Roma 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

 

rappresentante della società 

 

 

con sede legale in 

 

 

via/piazza 

 

n.  

 

telefono 

 

fax 

 

partita IVA o codice fiscale 

 

 

 

 

 

Notifica, 

 

 

 

ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111 del 1992, l'immissione in commercio del prodotto (indicare  

la denominazione commerciale completa): 

 

 

fabbricato da: 

 

nello stabilimento di 

 

importato da 

 

nelle confezioni 

 

nei gusti 

 

Il prodotto è/non è commercializzato in altro Stato dell'Unione europea (in caso di risposta affermativa, 

indicare quale e produrre documentazione che attesta tale commercializzazione). 

È prodotto in uno Stato terzo (in caso affermativo, allegare un certificato di libera vendita rilasciato dalle 

Autorità del Paese di provenienza). 

 

Allega alla presente: 

 

tre esemplari di etichetta in veste grafica definitiva o in copia fotostatica datata, timbrata e firmata (per ogni 

confezione e per ogni gusto); 

bollettino attestante il versamento dei diritti spettanti al Ministero della sanità ai sensi del decreto 

ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni. 

 

Data 

 

 

 

 

Firma e timbro 

 

 

 

 

 

 


[1] Emanata dal Ministero della sanità. Abrogata dalla Circolare 6 marzo 2008, n. 4075.