§ 98.1.35015 - Circolare 19 dicembre 1995, n. 24/95 .
Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle Amministrazioni pubbliche. Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/12/1995
Numero:24

§ 98.1.35015 - Circolare 19 dicembre 1995, n. 24/95 .

Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle Amministrazioni pubbliche. Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la funzione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 1996, n. 3.

 

Alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

Segretariato generale 

Al 

Consiglio di Stato 

 

Ufficio del Segretario generale 

Alla 

Corte dei conti  

 

Ufficio del Segretario generale 

A 

tutte le Amministrazioni pubbliche  

Alla 

Banca d'Italia  

 

 

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la circolare 24 marzo 1993, n. 11 (prot. n. 11817/93-18.1.1.) sono state emanate le direttive per la costituzione di una anagrafe nominativa delle prestazioni e degli incarichi pubblici e privati conferiti ai dipendenti della pubblica amministrazione, non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

La lentezza con la quale le Amministrazioni interessate stanno provvedendo alla trasmissione delle informazioni richieste e la non sempre puntale corrispondenza alle richieste dei dati fino ad ora comunicati, hanno consentito una rilevazione assolutamente parziale del fenomeno, facendo venire meno, così, la possibilità di predisporre il piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico finanziaria, per il contenimento del fenomeno, previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La stretta correlazione fra gli scopi prefissati dalla normativa in questione e l'azione di rinnovamento in atto nella pubblica amministrazione, entrambi finalizzati al contenimento della spesa pubblica ed a garantire l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, impongono al Dipartimento della funzione pubblica l'obbligo di acquisire comunque la conoscenza del fenomeno «incarichi».

Per tale motivo si ritiene di dover emanare nuove direttive, semplificando le procedure di rilevazione dei dati mediante un apposito programma informatico e fornendo ulteriori chiarimenti circa le Amministrazioni interessate e la natura degli incarichi oggetto della segnalazione.

 

 

1) Data di istituzione dell'anagrafe.

Resta ferma al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, la decorrenza temporale alla quale debbono essere riferite le informazioni sulle prestazioni. Pertanto tutte le Amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere con la massima urgenza i dati concernenti agli incarichi conferiti o autorizzati, secondo le modalità di cui al successivo punto 4).

 

 

2) Amministrazioni pubbliche e dipendenti interessati all'anagrafe.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione i dipendenti, ivi compresi i magistrati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di ogni carriera, qualifica, grado e livello anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa sindacale, per mandato parlamentare o per l'esercizio di altre cariche elettive, legati da un rapporto di servizio, anche a tempo parziale, con le pubbliche Amministrazioni. Per pubbliche Amministrazioni debbono intendersi la Banca d'Italia e le Amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Sono in corso contatti per concordare con i rispettivi vertici le modalità idonee a raggiungere anche per il personale dipendente degli Organi costituzionali finalità analoghe a quelle perseguite dalla presente circolare.

Le Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della normativa statale, provvedendo per proprio conto alla raccolta delle informazioni, ferma restando la necessità di comunicare i risultati delle loro rilevazioni al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di consentire una più completa rilevazione del fenomeno e la predisposizione del piano di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

 

 

3) Individuazione della tipologia di incarichi.

Data l'ampia accezione usata dalle disposizioni di legge sopra richiamate, è da ritenere che vadano censiti e segnalati, ai fini dell'anagrafe, tutti gli incarichi, ivi compresi quelli a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere soggetti a segnalazione, oltre agli incarichi esplicitamente citati dal comma 2, dell'art. 24 della legge n. 412 del 1991 anche: le docenze, la partecipazione a convegni in qualità di relatore, la nomina a componente di commissione esami, la nomina a componente di comitato, la partecipazione a gruppi di lavoro, le consulenze tecniche, l'affidamento della direzione di lavori, la nomina a commissario ad acta, la commissione di pubblicazioni, saggi, articoli, gli incarichi presso organismi internazionali o sovranazionale, di studio, ricerca, collaborazione scientifica o culturale.

Vanno, quindi, esclusi solo quegli "incarichi" il cui esercizio rientri tra i compiti e doveri di ufficio o ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale ricoperta dai diretti interessati, e che quindi tecnicamente non potrebbero nemmeno definirsi quali «incarichi».

Resta ovviamente ferma la disciplina delle incompatibilità e dei conferimenti prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per tutti i dipendenti pubblici, ed il rinvio alle disposizioni in materia previste dai rispettivi ordinamenti per le Amministrazioni ad ordinamento autonomo, nonché dai regolamenti disciplinanti le compatibilità dei magistrati amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato, si ricorda, infine, il divieto di conferire incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio quando gli stessi non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altra fonte normativa, ovvero espressamente autorizzati.

 

 

4) Modalità particolari di rilevazione e di trasmissione delle informazioni.

Le Amministrazioni interessate, secondo le tipologie di seguito indicate, avranno cura di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'allegato supporto magnetico contenente un programma informatico appositamente predisposto per agevolare l'elaborazione dei dati raccolti.

Banca d'Italia, Amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo), Enti pubblici non economici ed Enti della ricerca.

Le predette Amministrazioni provvederanno alla raccolta dei dati relativi a tutti gli Uffici centrali e periferici e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando il supporto magnetico direttamente fornito.

Enti locali (Comuni, Province, loro Consorzi, Comunità montane, I.A.C.P.).

Le Province, i Comuni ed i loro Consorzi, le Comunità montane e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno a trasmettere i dati alle Prefetture sul supporto magnetico che sarà loro fornito per il tramite delle medesime, ovvero nel caso di non disponibilità di supporti informatici, su modelli a lettura ottica.

Le Prefetture cureranno, successivamente, la raccolta dei dati e la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio.

L'Unioncamere curerà la distribuzione dei supporti informatici alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la raccolta dei dati e la successiva trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma informatizzato alle aziende ospedaliere ed alle altre strutture del Servizio sanitario nazionale provvederanno i commissari del Governo.

Le Aziende ospedaliere e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, provvederanno successivamente alla raccolta ed alla trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.

Università.

Le Università e le Istituzioni universitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, cureranno la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvederanno a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica, sul supporto magnetico che sarà loro fornito direttamente.

Al riguardo, le Amministrazioni che hanno già provveduto ad inviare i dati richiesti dovranno ripetere l'invio utilizzando il supporto magnetico appositamente predisposto.

Nel ribadire, infine, che le Amministrazioni prive di strumenti informatici possono trasmettere le informazioni tramite la compilazione di moduli a lettura ottica da richiedere al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa, corso V. Emanuele, 116 - 00186 Roma, si raccomanda di utilizzare il "dischetto" e di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e trascritte nel medesimo dischetto:

1) il dischetto originale può essere duplicato per ottenere altri dischetti originali;

2) prima di inserire il dischetto originale e di iniziare la procedura, si consiglia di accertare la disponibilità di 2,5 M bytes di spazio sul disco rigido e di verificare con un software antivirus se il PC sia esente da tale inconveniente;

3) inserire poi il dischetto in (A:) e provvedere all'installazione con sequenza C:A:INSTALLA;

4) una volta installata sul disco fisso (C:), si può attivare la procedura con il comando C:INCARIC e procedere alla registrazione dei dati;

5) al termine della registrazione dei dati sul disco fisso (C:) occorre fare una copia di quelli definitivi su un dischetto da 1,44 M bytes vuoto e formattato (A:) da inviare al Dipartimento della funzione pubblica. La registrazione dei dati viene fatta in forma guidata da menù;

6) la prima volta che la procedura viene usata, vengono richiesti: il comparto di appartenenza, il codice fiscale e la denominazione dell'amministrazione. Successivamente queste informazioni non vanno più richieste;

7) è necessario compilare tutti i pannelli, compreso quello iniziale relativo ai dati dell'amministrazione che trasmette le informazioni. Le stesse informazioni riguardanti l'amministrazione devono essere riportate nell'etichetta o nella lettera di trasmissione del dischetto al Dipartimento (il riferimento risulta indispensabile in caso di illeggibilità del floppy disk);

8) da ogni pannello, ove previsto, si può accedere, tramite il tasto (F1) alla relativa schermata di HELP;

9) una volta completato l'inserimento dei dati, si deve procedere alla copia degli stessi su un dischetto da inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa, seguendo le istruzioni del Menu/Servizi/Copia. Tale funzione permette tramite una copia automatica di tali dati, di mantenere sul proprio sistema i dati acquisiti in appositi archivi storici per una consultazione successiva.

Per eventuali problemi relativi all'uso del supporto magnetico, è possibile rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio procedimenti ed efficienza amministrativa - Servizio statistico, corso V. Emanuele n. 116 - 00186 Roma.

La presente circolare sostituisce a tutti gli effetti di legge la circolare n. 23/95 del 28 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'11 dicembre 1995, che si intende annullata.

Il Ministro

Frattini