§ 27.3.40 – L. 16 agosto 1962, n. 1359.
Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:16/08/1962
Numero:1359


Sommario
Art. unico.      Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la [...]


§ 27.3.40 – L. 16 agosto 1962, n. 1359. [1]

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

(G.U. 18 settembre 1962, n. 235).

 

     Art. unico.

     Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

     apportare le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

     sistemare in appositi allegati, parte integrante del testo unico, le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai prestiti vigenti;

     confermare la disposizione dell'art. 41 della legge 12 agosto 1957, numero 752, e stabilire che il principio dettato dall'art. 52 del citato testo unico deve essere applicato con esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e 5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;

     estendere ai prestiti redimibili la disposizione dell'art. 60 del predetto testo unico;

     riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti pubblici, la disposizione dell'art. 61 del predetto testo unico;

     stabilire, con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni, dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

     che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti dall'obbligo di denunzia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

     estendere l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui godono i buoni del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed irredimibili;

     abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del Tesoro poliennali;

     stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.01


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.