§ 27.3.33 – L. 12 agosto 1957, n. 752.
Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:12/08/1957
Numero:752


Sommario
Art. 1.  Abolizione delle matrici.
Art. 2.  Eliminazione delle matrici preesistenti.
Art. 3.  Nuova struttura del Gran Libro.
Art. 4.  Firme da apporre sul Gran Libro.
Art. 5.  Schede per opposizioni.
Art. 6.  Intestazione.
Art. 7.  Richiesta di trasferimento o tramutamento.
Art. 8.  Autenticazione.
Art. 9.  Impossibilità di sottoscrivere.
Art. 10.  Operazioni a mezzo di istituti di credito.
Art. 11.  Aziende di credito abilitate.
Art. 12.  Consegna di titoli e pagamento di somme.
Art. 13.  Riscossioni di capitali con reimpiego.
Art. 14.  Prova del diritto a succedere.
Art. 15.  Documenti integrativi.
Art. 16.  Successione aperta all'estero.
Art. 17.  Provvedimento giudiziale.
Art. 18.  Successione di eredi del titolare.
Art. 19.  Operazioni d'importo limitato.
Art. 20.  Legato di specie.
Art. 21.  Intervento degli aventi diritto.
Art. 22.  Successione dell'avente causa.
Art. 23.  Oggetto dei vincoli.
Art. 24.  Costituzione del vincolo.
Art. 25.  Annotazione.
Art. 26.  Limitazione dei vincoli.
Art. 27.  Trasporto delle annotazioni.
Art. 28.  Modificazioni del vincolo.
Art. 29.  Usufrutto.
Art. 30.  Rinnovazione dell'ipoteca.
Art. 31.  Ipoteche non soggette a rinnovazione.
Art. 32.  Liberazione dei vincoli.
Art. 33.  Cancellazione dei vincoli senza consenso.
Art. 34.  Cancellazione del vincolo di usufrutto.
Art. 35.  Titoli al portatore.
Art. 36.  Iscrizioni nominative.
Art. 37.  Perdita di titoli nominativi.
Art. 38.  Esecuzione sulle rendite nominative.
Art. 39.  Titoli misti.
Art. 40.  Effetti impeditivi sulle rendite.
Art. 41.  Pignoramento e sequestro di titoli.
Art. 42.  Comunicazioni al giudice penale.
Art. 43.  Prescrizione degli interessi e del capitale.
Art. 44.  Prescrizione dei premi.
Art. 45.  Interruzione della prescrizione.
Art. 46.  Titoli provvisori.
Art. 47.  Divisione di rendite.
Art. 48.  Revoca tacita del mandato.
Art. 49.  Prescrizione e decadenza.
Art. 50.  Pagamento dei premi.
Art. 51.  Atti esenti da registrazione.
Art. 52.  Buoni del Tesoro poliennali.
Art. 53.  Conservazioni dei documenti.
Art. 54.  Abrogazione di norme.


§ 27.3.33 – L. 12 agosto 1957, n. 752.

Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato.

(G.U. 30 agosto 1957, n. 215).

 

Titolo I

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA

DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

 

     Art. 1. Abolizione delle matrici.

     I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

 

          Art. 2. Eliminazione delle matrici preesistenti.

     Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la Commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151, del 30 giugno 1941.

 

          Art. 3. Nuova struttura del Gran Libro.

     Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistano, nonchè le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

     Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

 

          Art. 4. Firme da apporre sul Gran Libro.

     Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del Debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

 

          Art. 5. Schede per opposizioni.

     Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del Debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'art. 221 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

     Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

 

Titolo II

TRAMUTAMENTI TRASFERIMENTI E RIMBORSI

 

          Art. 6. Intestazione.

     Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

     Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

     Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatori indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

 

          Art. 7. Richiesta di trasferimento o tramutamento.

     La volontà di trasferire o tramutare in titolo al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

     Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

     a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

     b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

     c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

     d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

     In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

     Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.

 

          Art. 8. Autenticazione.

     Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'art. 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

     L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

     Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

     Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art. 9.

     Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

 

          Art. 9. Impossibilità di sottoscrivere.

     Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

 

          Art. 10. Operazioni a mezzo di istituti di credito.

     Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

     Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'Istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

 

          Art. 11. Aziende di credito abilitate.

     Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

     L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

     Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

     Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di Provincia.

 

          Art. 12. Consegna di titoli e pagamento di somme.

     La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'art. 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle Sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

     L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

     Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'art. 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione e ad una delle aziende di credito di cui all'art. 11.

 

          Art. 13. Riscossioni di capitali con reimpiego.

     Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.

     Son all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal Codice civile.

     Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

     Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

 

Titolo III

SUCCESSIONI

 

          Art. 14. Prova del diritto a succedere.

     Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

     a) nel caso di successione testamentaria:

     1) l'estratto dell'atto di morte;

     2) l'atto o gli atti di ultima volontà;

     3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

     b) nel caso di successione intestata:

     1) l'estratto dell'atto di morte;

     2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a) con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

     Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

 

          Art. 15. Documenti integrativi.

     Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonchè quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

     L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

     L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

 

          Art. 16. Successione aperta all'estero.

     Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

     Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

 

          Art. 17. Provvedimento giudiziale.

     E' in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

     Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'art. 16, deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma.

     L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

 

          Art. 18. Successione di eredi del titolare.

     Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuni degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'art. 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento;

     altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

     Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni siasi aperta all'estero.

     In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

 

          Art. 19. Operazioni d'importo limitato.

     Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualità anzichè nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

 

          Art. 20. Legato di specie.

     Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.

     Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

 

          Art. 21. Intervento degli aventi diritto.

     Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

     Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

     Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'art. 50.

 

          Art. 22. Successione dell'avente causa.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

 

Titolo IV

VINCOLI

 

          Art. 23. Oggetto dei vincoli.

     Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

     Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

 

          Art. 24. Costituzione del vincolo.

     Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

     a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;

     b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c);

     c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

     d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.

     In ogni caso deve essere depositato il certificato d'iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

     Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

 

          Art. 25. Annotazione.

     Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

     Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

 

          Art. 26. Limitazione dei vincoli.

     Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

     Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

     Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad essa attribuito.

 

          Art. 27. Trasporto delle annotazioni.

     Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

 

          Art. 28. Modificazioni del vincolo.

     A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

     Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni d'ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

 

          Art. 29. Usufrutto.

     L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

     Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

 

          Art. 30. Rinnovazione dell'ipoteca.

     Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

     Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

     Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

 

          Art. 31. Ipoteche non soggette a rinnovazione.

     Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

     Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

 

          Art. 32. Liberazione dei vincoli.

     Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

     a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 7 lettere a), b) e c);

     b) per provvedimento dell'autorità competente;

     c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

 

          Art. 33. Cancellazione dei vincoli senza consenso.

     Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

     1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

     2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

     3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'art. 30.

 

          Art. 34. Cancellazione del vincolo di usufrutto.

     La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

     a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

     b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

     c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

     d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

 

Titolo V

OPPOSIZIONI

 

          Art. 35. Titoli al portatore.

     I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

     Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

     In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

     L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

 

          Art. 36. Iscrizioni nominative.

     Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

     1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

     2) di controversia sul diritto a succedere;

     3) di fallimento del titolare;

     4) di controversia od esecuzione per effetto della ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

     All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del Debito pubblico.

     L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

 

          Art. 37. Perdita di titoli nominativi. [1]

     Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

     Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico.

     Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

     Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità competente.

     La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 38. Esecuzione sulle rendite nominative.

     L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

     Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

 

          Art. 39. Titoli misti.

     Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'art. 36, numeri 1, 2, e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

     Adempiute le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

 

          Art. 40. Effetti impeditivi sulle rendite.

     Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'art. 39, di sospendere il pagamento degli interessi.

     Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'art. 36 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

     Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 36, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

 

          Art. 41. Pignoramento e sequestro di titoli.

     E' fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

     Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le Sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del Debito pubblico, anche all'Ufficio o Tesoreria presso cui i titoli si trovano.

 

          Art. 42. Comunicazioni al giudice penale.

     Qualora i titoli di rendita siano presentati dall'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

 

Titolo VI

PRESCRIZIONE

 

          Art. 43. Prescrizione degli interessi e del capitale.

     Le rate degli interessi sui titoli di Debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

     E' parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

     La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prescritti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

     Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'art. 34, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

 

          Art. 44. Prescrizione dei premi.

     I premi assegnati ai titoli di Debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

 

          Art. 45. Interruzione della prescrizione.

     La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943 e 2944, 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

 

          Art. 46. Titoli provvisori.

     La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 47. Divisione di rendite.

     Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

     Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

     Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

 

          Art. 48. Revoca tacita del mandato.

     Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente.

     In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

 

          Art. 49. Prescrizione e decadenza.

     I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

 

          Art. 50. Pagamento dei premi.

     I premi assegnati a titoli del Debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

 

          Art. 51. Atti esenti da registrazione.

     Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'art. 3 della tariffa allegato d) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di Debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

 

          Art. 52. Buoni del Tesoro poliennali.

     Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di Debito pubblico, nonchè quelle della presente legge.

 

          Art. 53. Conservazioni dei documenti.

     I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

 

          Art. 54. Abrogazione di norme.

     Gli articoli: 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma), 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62 e 69 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e successive modificazioni, sono abrogati.

     Sono altresì abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444 e 8 giugno 1913, n. 700.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 16 febbraio 1962, n. 76.