§ 27.3.39 – L. 16 febbraio 1962, n. 76.
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:16/02/1962
Numero:76


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni [...]


§ 27.3.39 – L. 16 febbraio 1962, n. 76.

Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.

(G.U. 12 marzo 1962, n. 66).

 

     Art. 1.

     Il testo dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli.

     Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico.

     Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

     Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità competente.

     La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti o a provvedimento dell'autorità giudiziaria".

 

          Art. 2.

     I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

     Il cassiere è coadiuvato da un vice-cassiere che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

     Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.

     Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al cassiere ed al vice cassiere del Debito pubblico compete l'indennità di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1957, n. 21, e la relativa spesa farà carico al capitolo 260 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, ed a quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.