§ 98.1.31337 - D.P.R. 1 agosto 2002, n. 202.
Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/08/2002
Numero:202


Sommario
Art. 1.  Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 98.1.31337 - D.P.R. 1 agosto 2002, n. 202.

Regolamento recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze

(G.U. 18 settembre 2002, n. 219)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 4;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, concernente regolamento recante l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 94 del 1997, ed in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, concernente regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 27, comma 4, e 55 ed in applicazione delle disposizioni che regolano le competenze delle diverse Amministrazioni;

     Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 febbraio 2002;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;";

     b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo;";

     c) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati;";

     d) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

     "e-bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive.";

     e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis) alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.";

     f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa.".

 

          Art. 2. Disposizioni finali

     1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.