| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 08/05/2002 | 
| Numero: | 130 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. [...] | 
§ 98.1.31330 - D.P.R. 8 maggio 2002, n. 130.
Regolamento per l'esecutività dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
(G.U. 4 luglio 2002, n. 155)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visto l'articolo 48 della 
     Visto l'articolo 8, comma 1, del 
     Visto l'articolo 4, comma 9, della 
Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;
     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della 
     Vista la 
     Preso atto che è stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale, reso esecutivo con 
Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
     1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del 
     Accordo integrativo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con 
     Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo con 
     Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha richiamato l'illegittimità dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e del comma 4, lettera c) dell'articolo 40, del 
     Considerato che detta rilevata illegittimità opera nei confronti della 
     Vista la nota del Ministero della sanità, Servizio rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n. 1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di cui all'articolo 4, comma 9, della 
     Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo collettivo nazionale di cui al 
Concordano quanto segue:
     Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con 
i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma 11 del medesimo articolo diventa comma 8;
all'articolo 40, comma 4, lettera c) è cancellato l'inciso "Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8".
     Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al 
Regione Toscana: (firmato).
Regione Veneto: (firmato).
Regione Lazio: (firmato).
Regione Campania: (firmato).
Regione Umbria: (firmato).
Regione Abruzzo: (firmato).
Regione Lombardia: (firmato).
F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale): (Luigi Santi).
S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): (Giorgio Massara).
Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa).
Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala Roberto).