§ 98.1.31329 - D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129.
Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori


Settore:Normativa nazionale
Data:07/05/2002
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162


§ 98.1.31329 - D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129.

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori

(G.U. 4 luglio 2002, n. 155)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

     Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;

     Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

     Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunità di prevedere un termine più congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;

     Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

     1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, è sostituito dal seguente:

     "3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

     a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

     b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

     c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

     d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".