§ 98.1.31325 - D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo C)


Settore:Normativa nazionale
Data:18/01/2002
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (L) - Ingresso nel territorio dello Stato
Art. 2.  (L) - Soggiorno nel territorio dello Stato
Art. 3.  (L) - Diritto di soggiorno
Art. 4.  (L) - Permanenza del diritto di soggiorno
Art. 5.  (R) - Richiesta della carta di soggiorno
Art. 6.  (R) - Rilascio della carta di soggiorno
Art. 7.  (L) - Presupposti e limiti del potere di allontanamento
Art. 8.  (L) - Allontanamento dal territorio
Art. 9.  (R) - Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
Art. 10.  (L) - Validità per l'espatrio della carta d'identità
Art. 11.  (L) - Condizioni particolari per l'espatrio
Art. 12.  (L) - Validità quinquennale dei passaporti
Art. 13.  (L) - Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
Art. 14.  (R) - Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza
Art. 15.  (L) - Abrogazioni


§ 98.1.31325 - D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53. [1]

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo C)

(G.U. 9 aprile 2002, n. 83, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

     Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

     Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

     Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Titolo I

Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

     Art. 1. (L) - Ingresso nel territorio dello Stato

 

          Art. 2. (L) - Soggiorno nel territorio dello Stato

 

          Art. 3. (L) - Diritto di soggiorno

 

          Art. 4. (L) - Permanenza del diritto di soggiorno

 

Titolo II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

          Art. 5. (R) - Richiesta della carta di soggiorno

     1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

     a) le complete generalità dell'interessato;

     b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

     c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

     d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

     e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

     f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

     2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

     3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché:

     a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;

     b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;

     c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;

     d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;

     e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

     4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

     a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;

     b) i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.

     5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonché, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.

     6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.

     7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

          Art. 6. (R) - Rilascio della carta di soggiorno

     1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea è rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

     3. La carta è rinnovabile:

     a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

     b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui è rilasciata per la durata di cinque anni;

     c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

     d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

     4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

     5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

          Art. 7. (L) - Presupposti e limiti del potere di allontanamento

 

          Art. 8. (L) - Allontanamento dal territorio

 

          Art. 9. (R) - Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

     1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso, è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;

     b) buona condotta morale;

     c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

     2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facoltà di essere ascoltato davanti alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale può depositare difese scritte. Il parere della Commissione è richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

     3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso il Ministero dell'interno, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

          Art. 10. (L) - Validità per l'espatrio della carta d'identità

 

          Art. 11. (L) - Condizioni particolari per l'espatrio

 

          Art. 12. (L) - Validità quinquennale dei passaporti

 

          Art. 13. (L) - Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

 

          Art. 14. (R) - Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza

     1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo dove ha sede la ditta.

 

          Art. 15. (L) - Abrogazioni


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.