§ 98.1.31315 - D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/2001
Numero:352


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 98.1.31315 - D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

(G.U. 26 settembre 2001, n. 224)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 21, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

     Visto l'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

     Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1° marzo 2001;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 marzo 2001;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, il 17 aprile 2001 ed il 24 aprile 2001;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 emanato, a seguito della predetta deliberazione del 9 maggio 2001, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

     Ritenuto che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001 si è provveduto a disciplinare rispettivamente all'articolo 1, comma 1, la composizione degli organi collegiali e all'articolo 1, comma 2, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

     Considerato che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha ravvisato la necessità di una riconsiderazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 maggio 2001, recante regolamento in materia di curricoli della scuola di base ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, predisposto in attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 e, per l'effetto, ne ha richiesto la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, il quale, ha provveduto in conformità;

     Constatato che il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, presentando connessioni con la predetta legge, richiede analoghi approfondimenti per cui se ne è richiesta parimenti la restituzione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti;

     Considerato che nelle more di un'organica riconsiderazione della materia connessa all'attuazione della legge n. 30 del 2000 si rende pertanto opportuno e urgente - nell'imminenza dell'inizio dell'anno finanziario - disciplinare i profili relativi alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale risulta esplicitata nella previsione del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, a migliore esplicitazione dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 19 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

     Considerato che, in relazione alle predette disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, il Consiglio di Stato, nel citato parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 2001 non ha formulato alcuna osservazione, per cui può darsi corso ad un nuovo provvedimento limitato alla riproposizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, con una sola modifica volta ad aggiornarne l'operatività;

     Ritenuto opportuno dare corso immediatamente all'emanazione del nuovo provvedimento;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

     "4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, adottate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 1° febbraio 2001, n. 44, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2001. Per le sole rilevazioni contabili relative alla gestione delle entrate e delle spese concernenti l'esercizio finanziario 2001, e fino al termine del medesimo esercizio, continuano ad applicarsi le disposizioni amministrativo-contabili previgenti.";

     b) all'articolo 14, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".