§ 98.1.31159 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/04/1994
Numero:338


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed ambito del regolamento
Art. 2.  Motivi dell'incarico e soggetti destinatari
Art. 3.  Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico
Art. 4.  Decreto di incarico e durata dello stesso
Art. 5.  Consegna dello studio oggetto dell'incarico
Art. 6.  Valutazione dei risultati dell'incarico
Art. 7.  Liquidazione del compenso
Art. 8.  Termine per l'erogazione del compenso
Art. 9.  Abrogazioni


§ 98.1.31159 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

     Visto l'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

     Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

     Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

     Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 10 marzo 1994;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1993;

     Vista la deliberazioane del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Oggetto ed ambito del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

     2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti individuati dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed ai presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

 

          Art. 2. Motivi dell'incarico e soggetti destinatari

     1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.

 

          Art. 3. Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico

     1. La richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del Ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso.

     2. Per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico.

     3. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, con la documentazione richiesta, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di incarico.

     4. Qualora la dichiarazione di cui sopra non pervenga nel termine stabilito, l'amministrazione può considerare tale atteggiamento come rinuncia all'incarico.

     5. L'incarico è vincolante per l'amministrazione solo in seguito all'emanazione del decreto di cui all'art. 4.

 

          Art. 4. Decreto di incarico e durata dello stesso

     1. L'incarico è conferito con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di accettazione.

     2. L'incarico è conferito a tempo determinato e non può superare l'anno finanziario.

     3. Nel decreto di incarico sono indicati i nominativi dei membri del comitato di valutazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

 

          Art. 5. Consegna dello studio oggetto dell'incarico

     1. L'incaricato deve consegnare i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottopostigli entro il termine stabilito nella lettera di incarico; ove ciò non avvenga, il Ministro, previa contestazione del ritardo, provvede con proprio decreto a risolvere il rapporto per inadempienza, salvo che non ritenga, su giustificata istanza dell'incaricato, di prorogare il termine per una sola volta e per un periodo da stabilirsi nel decreto di proroga.

     2. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa.

 

          Art. 6. Valutazione dei risultati dell'incarico

     1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.

     2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.

     3. (Omissis) [1]

     4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.

     5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

 

          Art. 7. Liquidazione del compenso

     1. Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.

     2. Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.

 

          Art. 8. Termine per l'erogazione del compenso

     1. Il termine per l'erogazione del compenso relativo all'espletamento dell'incarico è di sessanta giorni, decorrenti dal giudizio positivo degli organi di cui all'art. 6.

     2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, decorrono, sul compenso, gli interessi legali a favore dell'incarico.

 

          Art. 9. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.