§ 98.1.31130 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1992
Numero:261


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Conferma degli incarichi e relative procedure
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Massimale orario - Limitazioni
Art. 5.  Compiti e doveri dello psicologo
Art. 6.  Mobilità
Art. 7.  Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio
Art. 8.  Cessazione e sospensione dell'incarico
Art. 9.  Commissione regionale di disciplina
Art. 10.  Aggiornamento professionale obbligatorio
Art. 11.  Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni
Art. 12.  Gravidanza e puerperio
Art. 13.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Art. 14.  Prolungamento dell'orario di servizio
Art. 15.  Trattamento economico
Art. 16.  Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica
Art. 17.  Rimborso spese di accesso
Art. 18.  Riscossione delle quote sindacali
Art. 19.  Diritti sindacali
Art. 20.  Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Art. 21.  Rapporti tra lo psicologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale
Art. 22. Durata dell'accordo      1. Il presente accordo ha durata triennale e decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto


§ 98.1.31130 - D.P.R. 13 marzo 1992, n. 261.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992.

(G.U. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale di durata triennale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978;

     Udito il parere n. 106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

 

 

     Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali sottoscritto il 10 luglio 1991 perfezionato il 28 gennaio 1992

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente accordo regola, in conformità all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unità sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'articolo 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unità sanitarie locali, delle attività proprie della professione di psicologo secondo la legge 18 febbraio 1989 n. 56.

     2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attività per conto di più Unità sanitarie locali.

 

          Art. 2. Conferma degli incarichi e relative procedure

     1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilità e di limitazione di orario di cui agli articoli 3 e 4, gli psicologi che alla data di sottoscrizione del presente accordo risultano titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le Unità sanitarie locali per lo svolgimento di attività proprie della professione di psicologo, purchè tale incarico sia in atto alla data di pubblicazione del presente decreto.

     2. Sono inoltre requisiti per la conferma di cui al comma 1:

     a) non aver compiuto il 65° anno di età;

     b) essere iscritto all'albo professionale degli psicologi ai sensi della legge 18 febbraio 1989 n. 56.

     3. Qualora non risultino espletate le procedure per l'iscrizione all'albo professionale, di cui all'articolo 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il requisito previsto dal comma 2 lettera b) è provvisoriamente soddisfatto mediante dichiarazione rilasciata dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge stessa, dalla quale risulti che il professionista interessato ha presentato tempestiva domanda di iscrizione all'albo. L'incarico provvisoriamente confermato è altresì revocato con effetto immediato nei confronti dei professionisti per i quali il procedimento di iscrizione all'albo si sia eventualmente interrotto per la ritenuta mancanza di requisiti previsti dalla disposizione di cui all'articolo 32 della legge n. 56/1989.

     4. A pena di decadenza dall'incarico, lo psicologo provvisoriamente confermato è tenuto a consegnare alla competente Unità sanitaria locale, non appena possibile, il certificato di iscrizione all'albo professionale.

     5. La perdita di uno dei requisiti prescritti determina la immediata revoca dell'incarico.

     6. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli psicologi interessati presentano domanda di conferma, conforme allo schema allegato sub A e corredata dei documenti atti a provare il possesso dei prescritti requisiti, alla Unità sanitaria locale competente, la quale decide sulle domande entro i successivi 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e all'assessore regionale alla sanità.

     7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

     8. La comunicazione di conferma allo psicologo è effettuata dalla Unità sanitaria locale mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare dei quali uno deve essere restituito dall'interessato, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni per accettazione incondizionata delle norme del presente accordo nonchè delle modalità di svolgimento dell'incarico.

     9. La conferma dell'incarico comporta il riconoscimento di tutto il servizio svolto in regime convenzionale senza soluzione di continuità presso le strutture del servizio sanitario nazionale o degli enti in esso confluiti.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonchè da altre disposizioni di legge, non è confermabile l'incarico allo psicologo che:

     a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi soggetto pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

     b) abbia impegni settimanali, in forza dei rapporti di lavoro dipendente e oppure o convenzionato, per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex articolo 47 della legge n. 833/1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

     c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unità sanitarie locali della regione;

     d) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con presidi privati soggetti ad autorizzazione sanitaria;

     e) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione.

     2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico stesso.

     3. Il relativo provvedimento è adottato dalla Unità sanitaria locale, previa contestazione all'interessato.

 

          Art. 4. Massimale orario - Limitazioni

     1. L'incarico può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex articolo 47 della legge n. 833/1978 ed è espletabile presso più Unità sanitarie locali.

     2. In ogni caso la somma delle ore di attività svolta in base all'incarico disciplinato dalle presenti norme e di altra attività compatibile non può superare l'impegno orario settimanale di cui al comma 1.

     3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale sono registrati i nominativi di tutti gli psicologi incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Unità sanitaria locale e l'anzianità di incarico.

     4. Di ogni mutamento del servizio cui lo psicologo sia stato assegnato, del numero delle ore di attività e delle modalità di svolgimento dell'orario, le Unità sanitarie locali danno comunicazione all'assessorato regionale alla sanità, indicandone la decorrenza.

     5. In relazione a particolari esigenze dei professionisti, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'Unità sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i professionisti che svolgono più di 24 ore di attività settimanale può consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, può essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra gli psicologi titolari di incarico interessati.

 

          Art. 5. Compiti e doveri dello psicologo

     1. Lo psicologo incaricato deve:

     a) svolgere la propria attività professionale, come definita dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, attenendosi alle modalità indicate nella lettera di incarico e secondo le indicazioni del responsabile dell'unità operativa alla quale è addetto, esponendo anche per iscritto, le proprie competenti valutazioni;

     b) partecipare alle attività di studio, di programmazione e di indagini statistiche;

     c) attenersi alle disposizioni che l'Unità sanitaria locale emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

     d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

     e) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

     2. L'osservanza dell'orario è assicurata con le stesse procedure in atto per il personale dipendente.

     3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze dello psicologo inadempiente.

     4. Ripetute e non occasionali inosservanze dell'orario sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, lo psicologo viene deferito alla commissione di cui all'articolo 9 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

     5. Lo psicologo incaricato è tenuto a segnalare annualmente entro il 15 febbraio all'Unità sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanità se siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato nella domanda di conferma. La comunicazione deve essere inviata anche in caso negativo.

 

          Art. 6. Mobilità

     1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unità sanitaria locale può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito lo psicologo interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.

     2. Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune all'altro della Unità sanitaria locale o variazioni nelle modalità di accesso è ammessa opposizione all'organo di gestione della Unità sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

     3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unità sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni.

     4. La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.

     5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'Unità sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo dello psicologo in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

     6. Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le Unità sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività dello psicologo presso una sola Unità sanitaria locale o un solo posto di lavoro.

     7. Il trasferimento dello psicologo da un presidio a un altro della stessa Unità sanitaria locale o di altra Unità sanitaria locale può avvenire anche su domanda del professionista, previa intesa tra le Unità sanitarie locali interessate.

 

          Art. 7. Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio

     1. L'Unità sanitaria locale può disporre la riduzione dell'orario di attività dello psicologo o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente.

     2. Il provvedimento di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto del sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti dello psicologo che nell'ambito dell'Unità sanitaria locale vanti la minore anzianità di servizio.

     3. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'organo di gestione dell'Unità sanitaria locale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

     4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, l'organo di gestione decide entro 30 giorni, previa audizione dell'interessato.

     5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'Unità sanitaria locale valuta se esistono possibilità di piena o anche parziale utilizzazione dello psicologo attraverso il ricorso alle procedure di mobilità di cui all'articolo 6.

 

          Art. 8. Cessazione e sospensione dell'incarico

     1. L'incarico può cessare per rinuncia dello psicologo da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.

     2. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

     3. Su specifica richiesta dello psicologo l'Unità sanitaria locale, valutate le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

     4. L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:

     a) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell'articolo 3;

     b) compimento del 65° anno di età;

     c) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Unità sanitaria locale e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o, in mancanza, di Regione limitrofa;

     d) provvedimento adottato in seguito a procedimento disciplinare;

     e) cancellazione o radiazione dall'albo professionale.

     5. L'incarico è sospeso in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unità sanitaria locale ove il professionista deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresì sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unità sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 9 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico.

     6. L'incarico è altresì sospeso per effetto di provvedimento adottato in seguito a procedimento disciplinare nonchè in caso di sospensione dall'albo professionale.

     7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'articolo 9.

 

          Art. 9. Commissione regionale di disciplina

     E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di:

     a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) un membro in rappresentanza delle Unità sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale;

     c) un membro in rappresentanza della Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento;

     d) tre psicologi incaricati nell'ambito della regione, designati dall'Ordine regionale su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.

     2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede, in via autonoma, l'assessore regionale alla sanità.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo designato dall'assessore regionale alla sanità.

     4. La commissione di disciplina, che ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità, è competente ad esaminare i casi degli psicologi deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento.

     5. Allo psicologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.

     6. La commissione è validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

     7. In caso di parità dei voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

     8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unità sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     - richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'articolo 5 dell'accordo;

     - diffida: per violazione dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo;

     - sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:

     a) recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo o diffida;

     b) gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

     c) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito del servizio;

     d) omessa segnalazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo;

     - revoca dell'incarico per:

     a) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la Unità sanitaria locale abbia accertato gravissime responsabilità;

     b) recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     9. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Unità sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare alle altre Unità sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora lo psicologo sia titolare di altro incarico presso le stesse.

     10. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

     11. Il professionista che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravità secondo il comune sentire sociale è deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dell'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

 

          Art. 10. Aggiornamento professionale obbligatorio

     1. La Regione annualmente, d'intesa con i rappresentanti regionali dei sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti.

     2. Le Unità sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi, secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalle regioni.

     3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

     4. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio, al professionista sono corrisposti gli stessi emolumenti che gli competono per le ore di effettiva attività.

     5. E' in facoltà della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio:

     a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente accordo;

     b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.

     6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il professionista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Unità sanitaria locale competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui al comma 4.

     7. Al termine di ciascun corso il professionista ha l'obbligo di fornire alla Unità sanitaria locale idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.

 

          Art. 11. Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni

     1. Lo psicologo conserva l'incarico, senza diritto a compenso per assenze dovute a:

     a) documentata malattia od infortunio, per una durata massima di 6 mesi nell'arco di 1 anno;

     b) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

     c) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino a un massimo di 7 giorni nell'anno solare;

     d) documentata partecipazione ad esami o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni nell'anno solare;

     e) matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni;

     f) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.

     2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 - comma 5 - alle sostituzioni provvede l'Unità sanitaria locale con altro professionista in possesso dei requisiti prescritti, con preferenza per i residenti.

     3. La sostituzione non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con il rientro del titolare.

     4. Al sostituto spettano i compensi di cui all'articolo 15, comma 1 e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelli di cui allo stesso articolo 15, comma 9.

 

          Art. 12. Gravidanza e puerperio

     1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'USL mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.

 

          Art. 13. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

     1. L'Unità sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di servizio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 17.

     2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

     a) per la responsabilità verso terzi

     - L. 1.500.000.000 per sinistro

     - L. 1.000.000.000 per persona

     - L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali

     b) per gli infortuni

     - L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente

     - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'inizio della invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.

     3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dai sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 14. Prolungamento dell'orario di servizio

     1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo lo psicologo si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, deve richiedere specifica autorizzazione alla Unità sanitaria locale, la quale provvede altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

     2. Allo psicologo interessato è corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.

 

          Art. 15. Trattamento economico

     1. Allo psicologo confermato ai sensi del presente accordo è corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a lire 18.350 per ora di incarico.

     2. Sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianità di servizio nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia.

     3. Gli incrementi di cui al comma 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianità.

     4. L'anzianità di servizio valutabile ai fini dell'applicazione degli incrementi di cui al comma 2 è quella maturata senza soluzione di continuità ai sensi dell'articolo 2 - comma 9.

     5. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di cui al comma 4 non sono valutati i periodi di assenza non retribuiti, fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio.

     6. In caso di incarichi svolti presso più Unità sanitarie locali l'anzianità da valutare è quella maggiore.

     7. Al professionista incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'articolo 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ogni ora di incarico una indennità di piena disponibilità nella misura di lire 3.600.

     8. All'indennità di piena disponibilità sono apportati i medesimi incrementi per anzianità di servizio stabiliti dal comma 2.

     9. Al professionista incaricato sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'articolo 16 del D.P.R. n. 13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

     a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     b) il compenso tabellare che costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al D.P.R. n. 13/1986, è rappresentato dal compenso orario iniziale nelle misure stabilite dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;

     c) la prima attribuzione delle quote di caro-vita in favore dei professionisti convenzionati decorre dal 1° novembre 1991.

     10. Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita.

     11. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più Unità sanitarie locali, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 - lettera b), proporzionalmente tra le Unità sanitarie locali interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanità.

     12. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

     13. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi agli psicologi convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unità sanitarie locali.

     14. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli.

 

          Art. 16. Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica

     1. In attesa di una disciplina unitaria dei rapporti con tutti i professionisti abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, allo psicologo che, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, svolga anche attività psicoterapeutica, è corrisposto un compenso aggiuntivo di lire 2.750 per ora di incarico destinata a tale attività.

 

          Art. 17. Rimborso spese di accesso

     1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purchè entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

     2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo psicologo abbia un recapito professionale privato nel comune sede del servizio presso il quale svolge l'incarico.

     Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Unità sanitaria locale.

     3. La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del servizio. Rimane invece invariata qualora lo psicologo trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

 

          Art. 18. Riscossione delle quote sindacali

     1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Unità sanitarie locali presso le quali gli psicologi prestano la propria attività e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari o postali intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco degli psicologi a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote.

     2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Unità sanitarie locali da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

     3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

 

          Art. 19. Diritti sindacali

     1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di n. 2 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo.

     2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle Unità sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale.

     3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le Regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

     4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.

 

          Art. 20. Esercizio del diritto di sciopero - Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

     1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990, articolo 2, comma 2, le prestazioni che la Unità sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

     2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unità sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno uno psicologo per ogni giorno di durata dello sciopero.

     3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.

     4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'articolo 9.

     5. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

     a) nel mese di agosto;

     b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

     c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

     d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

     e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

     6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

 

          Art. 21. Rapporti tra lo psicologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale

     1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Unità sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività degli psicologi convenzionati procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

     2. Gli psicologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

 

          Art. 22. Durata dell'accordo

     1. Il presente accordo ha durata triennale e decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto.

 

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regioni", "amministrazioni regionali", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanità", "ordine regionale" usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     1. Le parti, mentre si danno atto che i compensi orari di cui all'articolo 15 sono stati concordati comprendendovi anche gli oneri che negli accordi con le categorie mediche stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 833/78 sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per contributi previdenziali, si impegnano a riesaminare la questione previdenziale relativa alla categoria degli psicologi convenzionati quando saranno costituiti gli organismi ordinistici previsti dalla legge n. 56 del 18 febbraio 1989.

     Dichiarazione a verbale n. 4

     1. Considerata l'importanza della materia dell'aggiornamento professionale la delegazione di parte pubblica raccomanda che le Regioni, nell'emanare le norme generali di indirizzo di cui all'articolo 10 - comma 1 - prevedano che il professionista, il quale abbia effettuato studi di aggiornamento all'estero o in Italia, nell'ipotesi di studi di particolare interesse, rediga una relazione destinata ad essere diffusa tra i suoi colleghi, in modo che l'esperienza di uno possa divenire patrimonio culturale di più professionisti.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     1. Le parti firmatarie ravvisano la necessità di chiarire che nell'accordo firmato il 10 luglio 1991 non è inclusa anche la disciplina concernente le procedure per il conferimento di nuovi incarichi professionali unicamente per il motivo che non risultano ancora costituiti gli organismi ordinistici della professione di psicologo previsti dalla legge n. 56 del 18 febbraio 1989, la cui partecipazione alle anzidette procedure è indispensabile ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Preso atto pertanto della osservazione del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991, le parti stesse assumono formale impegno di avviare immediate trattative per definire, mediante apposito accordo integrativo, la disciplina della materia di cui il presente accordo è privo, non appena saranno costituiti gli organismi professionali previsti e disciplinati dalla legge n. 56/89 istitutiva della professione di psicologo.

 

 

     Norma transitoria n. 1

     1. In fase di prima applicazione del presente accordo possono provvisoriamente beneficiare della conferma di cui all'articolo 2, nei modi e nei termini ivi previsti, i professionisti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 33 della legge n. 56/89 per partecipare alla sessione speciale di esami di stato per titoli di cui allo stesso articolo 33.

     2. Il professionista decade dall'incarico provvisoriamente confermatogli qualora non dimostri di aver tempestivamente presentato domanda di partecipazione al suddetto esame di stato.

     3. Il professionista incorre altresì nella decadenza dall'incarico se risulti non aver superato l'esame stesso.

     Norma transitoria n. 2

     1. Fino a quando l'Ordine regionale degli psicologi non sia costituito, i compiti ad esso affidati dal presente accordo sono svolti dal commissario di cui all'articolo 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

 

 

     Norma finale n. 1

     1. Possono beneficiare della conferma di cui all'articolo 2, nei modi e nei termini ivi previsti, gli psicologi titolari, anche presso comuni o province, di incarichi convenzionali a rapporto orario per lo svolgimento di attività proprie della professione di piscologo connesse all'espletamento di funzioni confluite nel Servizio sanitario nazionale, semprechè l'incarico, trasferito al Servizio sanitario nazionale, sia ancora in atto alla data di pubblicazione del presente decreto.

     Norma finale n. 2

     1. Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 22 il rapporto convenzionale con gli psicologi confermati è in tutti i suoi aspetti, normativi ed economici, disciplinato dalle norme del presente accordo.

     2. Eventuali preesistenti situazioni di miglior favore derivanti anche da istituti normativi non previsti dall'accordo, saranno quantificate e l'equivalente economico resterà attribuito all'interessato come assegno "ad personam" riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti a qualsiasi titolo dovuti.

     3. Laddove per atti formali della competente autorità regionale assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 207 del 20 maggio 1985 i rapporti convenzionali in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo, e perduranti alla data di pubblicazione del presente decreto, siano disciplinati da altro accordo nazionale sottoscritto ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/78 e vigente alla data odierna, tale disciplina resta transitoriamente confermata fino alla scadenza del presente accordo.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)