§ 98.1.31025 - D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1987
Numero:464


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato
Art. 4.      1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato
Art. 5.      1. Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato


§ 98.1.31025 - D.P.R. 6 ottobre 1987, n. 464.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato.

(G.U. 11 novembre 1987, n. 264)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

     Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     Vista la legge 25 giugno 1978, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato;

     Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento talune modifiche ed integrazioni in relazione alla esigenza di rispondere alla complessa e crescente attività di erogazione di beni e servizi cui il Provveditorato generale è istituzionalmente preposto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1987;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 - Le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato, per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione statale, sono i seguenti:

     a) acquisti di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di uniformi per il personale subalterno, di materiali elettrici e telefonici;

     b) riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie, spese per il funzionamento dei laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;

     c) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

     d) acquisto di materiali accessori per le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati;

     e) servizi di assistenza specialistica di qualsiasi genere e realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed elaborazione dati;

     f) forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;

     g) riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e noleggi;

     h) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;

     i) riscaldamento di locali e provviste di combustibile;

     l) spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;

     m) vigilanza dell'autorimessa e dei magazzini dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato;

     n) affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'interesse dei servizi;

     o) svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, compresi corsi di lingue estere;

     p) effettuazione di prove psicotecniche e di corsi nel settore informatico;

     q) partecipazione ai convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali;

     r) divulgazione dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

     s) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

     t) lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonché, eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;

     u) lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto.

     L'esecuzione delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al primo comma è disposta dai dirigenti nel limite massimo di L. 300.000.000 e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive variazioni".

 

          Art. 2.

     1. Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

     "Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

     "I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".

 

          Art. 4.

     1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

     "Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo".

 

          Art. 5.

     1. Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato:

     "Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti".