§ 98.1.31002 - D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.
Modificazioni agliarticoli 2 e3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1986
Numero:1024


Sommario
Art. 1.  Elementi essenziali degli impianti
Art. 2.  Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi


§ 98.1.31002 - D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

Modificazioni agliarticoli 2 e3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

(G.U. 5 marzo 1986, n. 53)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1. Elementi essenziali degli impianti

     1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

     "Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

     a) uno o due serbatoi;

     b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

     c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

     d) uno o due apparecchi di distribuzione".

 

          Art. 2. Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

     1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:

     "I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.

     Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

     a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

     b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

     c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro".