§ 18.5.14 - Legge 21 marzo 1958, n. 327.
Norme per la concessione e l'esercizio dalle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:21/03/1958
Numero:327


Sommario
Art. 1.      Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:
Art. 2.      Sulle domande di concessione di cui all'art. 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:
Art. 3.      Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione [...]
Art. 4.      I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui [...]
Art. 5.      In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.
Art. 6.      I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi dalla concessione prevista dall'art. 1, devono richiederla alla competente autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della [...]
Art. 7.      Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'art. 3, ovvero trascorso il termine [...]
Art. 8.      Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'art. 4, è punito con l'ammenda [...]
Art. 9.      Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.


§ 18.5.14 - Legge 21 marzo 1958, n. 327. [1]

Norme per la concessione e l'esercizio dalle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.

(G.U. 16 aprile 1958, n. 92)

 

     Art. 1.

     Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:

     al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;

     quando trattasi di depositi e la capacità di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi;

     al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi.

 

          Art. 2.

     Sulle domande di concessione di cui all'art. 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

     1) il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

     2) il prefetto della Provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

     Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

     a) l'oggetto principale dell'azienda;

     b) la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;

     c) la quantità massima autorizzata;

     d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, né a dare questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

     Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati.

 

          Art. 3.

     Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'art. 1 e sotto la responsabilità della ditta che le esegue.

     La ditta che esegue il riempimento può effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzare il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

     Lo stesso proprietario dei recipienti dovrà depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originali di approvazione rilasciati ai sensi del decreto Ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

     E' considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del citato decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

 

          Art. 4.

     I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'art. 19 del precitato decreto Ministeriale 12 settembre 1925.

     Inoltre, sui recipienti deve essere impresso a caratteri indelebili, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice, da depositarsi preventivamente presso l'Ufficio centrale dei brevetti del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

     All'atto del collaudo dei recipienti ovvero - per quelli in circolazione - all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

     E' vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

     Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'art. 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.

 

          Art. 5.

     In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere, prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.

 

          Art. 6.

     I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi dalla concessione prevista dall'art. 1, devono richiederla alla competente autorità entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalità prescritte all'art. 3, ovvero trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'art. 1, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

     Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.

 

          Art. 8.

     Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'art. 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

     Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda può essere sostituita quella dell'arresto, da un mese ad un anno.

     Chiunque non provvede alle denuncie disposte dall'ultimo comma dell'art. 4 è punito con l'ammenda, da lire 20.000 a lire 100.000.

     Chiunque, diffidato dall'azienda fornitrice, con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno, omette di restituire all'azienda stessa, entro due mesi dalla diffida, un recipiente che deve essere sottoposto alle prove e verifiche periodiche ai sensi dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 824, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

 

          Art. 9.

     Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.

 


[1] Abrogata dall'art. 19 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.