§ 98.1.30908 - D.P.R. 15 luglio 1983, n. 350.
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, recante approvazione dei modelli di bilancio per le imprese editrici.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1983
Numero:350


Sommario
Art. unico.      La voce 3) delle attività dello stato patrimoniale figurante nel modello di bilancio consolidato di gruppo di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, [...]


§ 98.1.30908 - D.P.R. 15 luglio 1983, n. 350.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, recante approvazione dei modelli di bilancio per le imprese editrici.

(G.U. 22 luglio 1983, n. 200)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 7, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

     Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, concernente approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della predetta legge;

     Ritenuta la necessità di procedere alla correzione della voce 3) "Partecipazioni in aziende consolidate" dello stato patrimoniale del bilancio consolidato di gruppo di cui al modello allegato D al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, così compilata per un evidente errore di redazione, in "Partecipazioni in aziende non consolidate";

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1983;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. unico.

     La voce 3) delle attività dello stato patrimoniale figurante nel modello di bilancio consolidato di gruppo di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73, recante approvazione dei modelli di bilancio in attuazione dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, deve essere corretta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, in "Partecipazioni in aziende non consolidate".

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uficiale della repubblica italiana.