§ 98.1.30813 - D.P.R. 6 ottobre 1980, n. 785.
Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive integrazioni, sui documenti caratteristici degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/10/1980
Numero:785


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre [...]


§ 98.1.30813 - D.P.R. 6 ottobre 1980, n. 785.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive integrazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

(G.U. 29 novembre 1980, n. 328)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

     Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

     Visto l'art. 87, commi quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della difesa e del tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 1126, è modificato come segue:

     "I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio. L'autorità competente alla compilazione è l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività".