§ 98.1.30601 - D.P.R. 8 novembre 1973, n. 1126.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1973
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 786, sui documenti caratteristici [...]
Art. 2.      Nell'art. 3, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      L'art. 4 è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 5 è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 6 è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 17 è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 8.      Nell'art. 19, la lettera b) del terzo comma è così sostituita
Art. 9.      Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dai seguenti
Art. 10.      Il modello B, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 786, il modello E, il modello H ed il modello I, annessi al decreto del Presidente della [...]


§ 98.1.30601 - D.P.R. 8 novembre 1973, n. 1126.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

(G.U. 26 giugno 1974, n. 166)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

     Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successiva modifica, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Sentito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la difesa e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 786, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 3, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Rapporti informativi sono anche compilati per gli ufficiali che esplichino un incarico di comando o di servizio alla temporanea dipendenza di una autorità che non sia quella dalla quale direttamente dipendono per il normale impiego. Il rapporto è compilato soltanto nel caso che il comando generale giudichi l'incarico di particolare importanza e rilievo e può riferirsi anche a periodo di tempo inferiore al minimo stabilito dal successivo art. 5.

     Nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti.

     Per gli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze di autorità diverse viene compilato un documento caratteristico per ciascun incarico; in tal caso uno solo dei servizi è valutato con la scheda valutativa, sempre che ricorrano le condizioni per la redazione della stessa. Qualora i servizi valutabili con la scheda valutativa riguardino più di un incarico, il comando generale stabilisce per quale di essi debba essere compilata la scheda valutativa."

 

          Art. 3.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali impiegati in mansioni di carattere tecnico-logistico il compilatore del documento caratteristico deve richiedere informazioni all'autorità dalla quale detti ufficiali dipendono in linea tecnica diretta.

     Per gli ufficiali che prestano servizio alle dipendenze di autorità militari o civili non appartenenti all'organizzazione della guardia di finanza, l'autorità cui è devoluta la compilazione del documento caratteristico deve chiedere elementi di informazione all'autorità presso la quale il giudicando presta servizio.

     Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche."

 

          Art. 4.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di 120 giorni.

     Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a 30 giorni, è compilato il rapporto informativo.

     Per periodi inferiori a 30 giorni non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.

     I documenti caratteristici debbono essere compilati, semprechè siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

     a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;

     b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;

     c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

     d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;

     e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;

     f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.

     Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno 120 giorni senza averlo valutato.

     Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio".

 

          Art. 5.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di servizio.

     Il comandante generale stabilisce le linee di servizio nelle quali debbono essere inclusi i generali di divisione che ricoprano la carica di comandante in seconda ovvero esplichino in via continuativa funzioni ispettive.

     Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il comandante generale.

     Per gli ufficiali inferiori non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta grado di generale e, comunque, non si fa luogo a seconda revisione da parte di autorità di grado più elevato di quello di generale di brigata.

     Per gli ufficiali superiori fino al grado di tenente colonnello non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore rivesta il grado di generale di divisione.

     Per gli ufficiali inferiori che prestino servizio alle dipendenze di funzionari assegnati al comando generale della guardia di finanza per le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo non si fa luogo a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore sia il dirigente dei predetti servizi.

     La revisione del documento caratteristico compete ai superiori in carica.

     Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorità competenti di cui al primo comma.

     Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio motivata dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.

     Il superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale proprio dissenso dal giudizio dell'autorità inferiore.

     Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella funzione di compilatore o di revisore dei documenti caratteristici.

     In mancanza di sufficienti elementi, il superiore si astiene dal giudizio, dandone motivazione nel documento caratteristico".

 

          Art. 6.

     L'art. 17 è sostituito dal seguente:

     "I documenti caratteristici sono compilati dalla autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella stessa linea di servizio.

     La revisione del documento caratteristico compete agli ufficiali o funzionari civili dell'organizzazione della guardia di finanza diretti superiori in carica.

     Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori".

 

          Art. 7.

     All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Sono compilati documenti caratteristici anche nei confronti dei marescialli maggiori che debbono essere valutati per l'ammissione all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.

     Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 3, il comandante di corpo stabilisce gli incarichi di particolare importanza o rilievo che comportano la compilazione di un rapporto informativo".

 

          Art. 8.

     Nell'art. 19, la lettera b) del terzo comma è così sostituita:

     "b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato dall'ufficiale diretto superiore in carica. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività".

 

          Art. 9.

     Nell'art. 20, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

     "I documenti caratteristici per i militari di truppa debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

     a) cambio di compilatore o cambio di destinazione;

     b) avanzamento;

     c) nomina a sottufficiale;

     d) fine servizio;

     e) termine della ferma o della rafferma per coloro che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo;

     f) sospensione precauzionale dal servizio del giudicando;

     g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;

     h) collocamento in congedo.

     Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento".

 

          Art. 10.

     Il modello B, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 786, il modello E, il modello H ed il modello I, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono sostituiti con i modelli B, E, H ed I annessi al presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)