§ 98.1.30755 - D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668.
Norme integrative e correttive al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA


Settore:Normativa nazionale
Data:18/10/1978
Numero:668


Sommario
Art. 1.      All'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo
Art. 2.      Il quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 4.      Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1979


§ 98.1.30755 - D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668.

Norme integrative e correttive al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in materia di rimborsi dell'IVA

(G.U. 2 novembre 1978, n. 306)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

     Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     All'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

     “Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attività che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, può ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversità delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, che deve essere in ogni caso superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20.”.

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.”.

 

          Art. 3.

     Il quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (omissis) .

     “Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, nonchè le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.”.

 

          Art. 4.

     Per i rimborsi da effettuare nell'anno 1979, il decreto di cui al precedente art. 3 sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto .

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1979.