§ 98.1.30751 - D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
Modificazioni agli articoli 87, 100 e 110 ed inserimento degli articoli 110-bis, 110-ter e 110-quater nel regolamento di esecuzione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/09/1978
Numero:651


Sommario
Art. 1.      L'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono inseriti i seguenti articoli


§ 98.1.30751 - D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.

Modificazioni agli articoli 87, 100 e 110 ed inserimento degli articoli 110-bis, 110-ter e 110-quater nel regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

(G.U. 25 ottobre 1978, n. 299)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     L'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

     "Art. 87. (Lunghezza minima dei pesci).

     Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

     Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

storione (Acipenser s.p.p.) cm. 60

storione ladano (Huso Huso) cm. 100

anguilla (Anguilla Anguilla) cm. 25

spigola (Dicentrarchus labrax) cm. 20

sgombro (Scomber s.p.p.)  cm. 15

palamita (Sarda Sarda)  cm. 25

tonno (Thunnus Thynnus)  cm. 110

alalonga (Thunnus Alalunga)  cm. 40

tonnetto (Euthynnus alletteratus) cm. 30

pesce spada (Xiphias gladius) cm. 140

     Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.

     Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

     La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima".

 

          Art. 2.

     L'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

     "Art. 100. (Misurazione della maglia delle reti).

     La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed usata".

 

          Art. 3.

     L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

     "Art. 110. (Misura delle maglie delle reti).

     Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri".

 

          Art. 4.

     Dopo l'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 110 bis. (Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico).

     L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purchè tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.

     Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità.

     La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi nè vicino ai bordi della rete, nè in prossimità di relinghe, cuciture e giunzioni".

     "Art. 110 ter. (Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi).

     È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.

     E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.

     E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno".

     "Art. 110 quater. (Deroghe).

     Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare".