§ 98.1.30733 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.
Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1977
Numero:953


Sommario
Art. 1.      Il terzo e quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Dopo l'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è così modificato
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 77 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30733 - D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 953.

Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro

(G.U. 31 dicembre 1977, n. 356)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

     "La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, così come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione.

     L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis - Registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione. -In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente l'imposta dovuta sulle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, è liquidata dallo stesso denunciante ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo in un conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro affitti di Roma. Il termine predetto decorre dall'inizio della esecuzione del contratto o dalla data in cui è attuata la cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga.

     La disposizione del comma precedente si applica anche alle denunce di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a contratti scritti, già registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nello Stato.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, è stabilito il numero del conto corrente postale di cui al primo comma ed approvato lo speciale modello di versamento sul quale devono essere indicati il nome del richiedente, la natura dell'atto, le parti fra le quali questo è stato posto in essere. L'apposizione da parte dell'ufficio postale del bollo a data e la conservazione presso l'ufficio del registro della parte del modello ad esso riservata sostituiscono la registrazione.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è così modificato:

     "La divisione, con la quale ad un condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Nelle comunioni ereditarie, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dei beni esistenti alla data di apertura della successione, detratti gli oneri ereditari ancora gravanti sugli stessi; nelle assegnazioni di cui all'art. 4, lettera c), della parte prima della tariffa, la massa comune è costituita dal patrimonio risultante dal bilancio o dal rendiconto; nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto assoggettato o assoggettabile all'imposta propria dei trasferimenti".

     Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

     "I conguagli, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti, se superiori al 5 per cento del valore della quota di diritto, all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino all'ammontare del valore dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e per l'eventuale eccedenza con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

     Nella valutazione della massa comune si considera altresì conguaglio il valore dei beni assegnati a ciascun condividente determinato a norma degli articoli 49 e 50, che eccede del 5 per cento quello spettante di diritto sul valore della massa comune, determinato a norma degli stessi articoli".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 77 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, è sostituito dal seguente:

     "Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonché a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilità sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore".

 

          Art. 5.

     Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 11 - la parola "presentare" contenuta nel penultimo rigo del secondo comma è sostituita con la parola "presentarne".

Art. 21 - alla fine del secondo comma dell'art. 21 invece di "atto enunciato" dicasi "atto che contiene le enunciazioni".

Art. 55 - al sesto comma la parola "abbligata" è sostituita con la parola "obbligata".

Art. 57 - nel n. 1) la parola "e" tra la parola "istanza" e la parola "nell'interesse" è sostituita con la parola "o".

Art. 69, secondo comma, terzo rigo - la parola "medesimo" è sostituita con la parola "massimo".

Art. 3, tariffa, parte seconda, allegato A - le parole "L. 600.000" sono sostituite con le parole "lire 1.200.000".

Art. 8, tariffa, parte seconda, allegato A - la parola "cause" è sostituita con la parola "casse".

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.