§ 98.1.30710 - D.P.R. 13 giugno 1977, n. 685.
Modificazione all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della legge 16 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/06/1977
Numero:685


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente


§ 98.1.30710 - D.P.R. 13 giugno 1977, n. 685.

Modificazione all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, recante norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

(G.U. 10 settembre 1977, n. 247)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, è sostituito con il seguente:

     "Partecipano, inoltre, con diritto di voto, alla giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto Comitato".